COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico dei Sig.ri OSCAR BERTUZZI, MARCO POGGI e GIUSEPPE ARCANGELI (dirigenti della società AC TOZZONA PEDAGNA) del Sig. XHKURTI XHEVIT (calciatore della società AC TOZZONA PEDAGNA), e della società AC TOZZONA PEDAGNA (campionato Allievi Provinciali)

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico dei Sig.ri OSCAR BERTUZZI, MARCO POGGI e GIUSEPPE ARCANGELI (dirigenti della società AC TOZZONA PEDAGNA) del Sig. XHKURTI XHEVIT (calciatore della società AC TOZZONA PEDAGNA), e della società AC TOZZONA PEDAGNA (campionato Allievi Provinciali) Con nota 05.05.2016 n. 12346 - 1056, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il calciatore XHKURTI XHEVIT, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S. e art. 39 delle N.O.I.F., e art. 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F per aver disputato le seguenti gare del Campionato Allievi Provinciali – CRER: 12.10.2014 FUNO – TOZZONA, 19.10.2014 FOSSOLO – TOZZONA, 26.10.2014 TOZZONA S.LAZZARO , 02.11.2014 VALSANTERNO – TOZZONA, 16.11.2014 PERSICETO – TOZZONA, 23.11.2014 TOZZONA – SIEPELUNGA, 14.12.2014 IMOLESE – TOZZONA, 01.03.2015 TOZZONA – OSTERIA GRANDE, 15.03.2015 SIEPELUNGA – TOZZONA, 22.03.2015 VALSANTERNO – TOZZONA, 29.03.2015 TOZZONA – FOSSOLO, 02.04.2015 TOZZONA – REAL CASALECCHIO, 09.04.2015 FOSSOLO – TOZZONA, 12.04.2015 REAL CASALECCHIO – TOZZONA , 14.04.2015 IMOLA 2004 – TOZZONA, nelle file della Società AC Tozzona Pedagna senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - il sig. BERTUZZI OSCAR, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società AC TOZZONA PEDAGNA , della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61 comma 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. , per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare disputate dal 12.10.2014 al 23.11.2014 del Campionato Allievi Provinciali, in cui è stato impiegato in posizione irregolare , in quanto non tesserato, il calciatore XHKURTI XHEVIT, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ; - il sig. POGGI MARCO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società AC TOZZONA PEDAGNA , della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61 comma 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. , per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare disputate in data 01.03.2015, 15.03.2015, 09.04.2015, 12.04.2015 e 14.04.2015 del Campionato Allievi Provinciali, in cui è stato impiegato in posizione irregolare , in quanto non tesserato, il calciatore XHKURTI XHEVIT, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ; - il sig. ARCANGELI GIUSEPPE, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società AC TOZZONA PEDAGNA , della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61 comma 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. , per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara IMOLESE – TOZZONA PEDAGNA disputata in data 14.12.2014, del Campionato Allievi Provinciali, in cui è stato impiegato in posizione irregolare , in quanto non tesserato, il calciatore Xhkurti Xhevit, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ; - la società AC TOZZONA PEDAGNA, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai signori Bertuzzi Oscar, Poggi Marco, Arcangeli Giuseppe e Xhkurti Xhevit, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno inoltrato richiesta di audizione e sono presenti all'odierno dibattimento assistite da persona di fiducia e dopo ad aver fatto pervenire una memoria difensiva. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con: 3 giornate di squalifica per il calciatore XHKURTI XHEVIT, 40 giorni di inibizione per il dirigente OSCAR BERTOZZI, 3 mesi di inibizione per il dirigente MARCO POGGI, 1 mese di inibizione per il dirigente GIUSEPPE ARCANGELI e 8 punti di penalizzazione, da scontare nella stagione 2016/17 campionato di pertinenza, più l’ammenda di € 500 a carico della società AC TOZZONA. La società AC Tozzona, in persona di un proprio procuratore speciale munito di valido mandato, si riporta alla memoria difensiva sottolineando in particolare di avere impiegato il proprio calciatore in posizione irregolare solo in sei partite, posto che il giorno 11 dicembre 2014 è stata inviata regolare richiesta di tesseramento corredata da tutta la documentazione necessaria sicché dalla suddetta data il ragazzo risultava in regola ai sensi dell’articolo 39 delle NOIF. A supporto di quanto precede deposita relativa documentazione probatoria. La società precisa inoltre che nelle 6 gare disputate il proprio calciatore, seppure non tesserato, disponeva della idoneità sportiva avendo la società proceduto a richiedere preventivamente la necessaria documentazione medica. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - ascoltate le argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere: al calciatore XHEVIT XHKURTI 6 giornate di squalifica, al sig. OSCAR BERTUZZI 40 giorni di inibizione, al sig. MARCO POGGI 3 mesi di inibizione, al sig. GIUSEPPE ARCANGELI 1 mese di inibizione, alla società AC TOZZONA 6 punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2016/2017 nel Campionato Allievi Provinciali, oltre a un’ammenda di € 400 . Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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