COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del Sig. MOUFAKIR BRAIHM (calciatore società Pianorese Calcio), Sig. CLAUDIO NALDI (Presidente della società Pianorese Calcio), Sig. STEFANO VESTRUCCI (dirigente della società Pianorese Calcio) e della società PIANORESE CALCIO SSDRL.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del Sig. MOUFAKIR BRAIHM (calciatore società Pianorese Calcio), Sig. CLAUDIO NALDI (Presidente della società Pianorese Calcio), Sig. STEFANO VESTRUCCI (dirigente della società Pianorese Calcio) e della società PIANORESE CALCIO SSDRL. Con nota 01.06.2016, n. 14128 - 984, il Sostituto Procuratore Federale Aggiunto, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. NALDI CLAUDIO, Presidente della Società PIANORESE, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 10,comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. , per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Moufakir Braihm, di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nel corso delle gara OZZANESE – PIANORESE del 20.02.2016 Cat. Juniores Provinciali; - Il calciatore MOUFAKIR BRAIHM della violazione degli artt. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S., art. 39 delle N.O.I.F. e 43, comma 1 e 6 delle N.O.I.F. per avere disputato la gara OZZANESE – PIANORESE del 20.02.2016 Categoria Juniores Provinciali in posizione irregolare di tesseramento in quanto non tesserato per la Società Pianorese nelle cui fila ha partecipato alla gara; - il sig. VESTRUCCI STEFANO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Pianorese, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara OZZANESE – PIANORESE del 20.02.2016 Categoria Juniores Provinciali, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore Moufakir Braihm, sottoscrivendo la relativa distinta ufficiale consegnata all’arbitro, nella quale risultava inserito il calciatore stesso, con ciò attestando la regolarità del tesseramento del predetto calciatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alla suddetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - la società PIANORESE CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, dirigente, calciatore e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., realizzate in occasione della suddetta gara. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno inoltrato richiesta di audizione e sono presenti all'odierno dibattimento in persona del sig. Claudio Naldi, Presidente della società deferita. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con: 1 giornata di squalifica per il calciatore MOUFAKIR BRAIHM, 18 mesi di inibizione a carico del sig. CLAUDIO NALDI e del sig. STEFANO VESTRUCCI, 1 punto di penalizzazione, da scontare nella stagione sportiva 2016/2017 e nel campionato di pertinenza, più un’ammenda di € 500 a carico della società PIANORESE CALCIO Il sig. Naldi in sede di audizione ammette sostanzialmente i fatti che gli sono contestati facendo presente di aver impiegato per mera distrazione il calciatore non tesserato in una sola gara e assumendosi la personale responsabilità per l’errore commesso. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - ascoltate le argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere: al calciatore MOUFAKIR BRAIM 1 giornata di squalifica, ai signori CLAUDIO NALDI e STEFANO VESTRUCCI 3 mesi di inibizione e alla società PIANORESE CALCIO un punto di penalizzazione da scontare nel campionato Juniores Provinciale della stagione sportiva 2016/2017 o in analogo campionato di pertinenza, oltre all’ammenda di € 200 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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