COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del calciatore AYANA ABU MORO (Libertas San Corrado), del sig. LODOVICO COVIGLIONI (dirigente accompagnatore della Libertas San Corrado) e della società ASD FC LIBERTAS SAN CORRADO (Campionato 3^ Categoria).

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del calciatore AYANA ABU MORO (Libertas San Corrado), del sig. LODOVICO COVIGLIONI (dirigente accompagnatore della Libertas San Corrado) e della società ASD FC LIBERTAS SAN CORRADO (Campionato 3^ Categoria). Con nota 06.05.2016 n. 12467 - 6, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il calc. AYANA ABU IMORO, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S. e art. 39 delle N.O.I.F., e art. 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F per aver disputato la gara LIBERTAS SAN CORRADO - PRIMOGENITA del 09.11.2014, Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa - il sig. COVIGLIONI LODOVICO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD Libertas San Corrado , della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61 comma 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. , per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara LIBERTAS SAN CORRADO - PRIMOGENITA del 09.11.2014, Campionato di Terza Categoria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare , in quanto non tesserato, il calc. Ayana Abu Imoro, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla predetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - la società ASD LIBERTAS SAN CORRADO, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai signori Coviglioni Lodovico e Ayana Abu Imoro, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento e nemmeno hanno inviato alcuna memoria difensiva. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con: 1 giornata di squalifica a carico del calciatore AYANA ABU IMORO, 18 mesi di squalifica a carico del sig. LODOVICO COVIGLIONI - dirigente accompagnatore della società deferita -,1 punto di penalizzazione, da scontare nel campionato di 3^ categoria della stagione 2016/2017, oltre a un’ammenda di € 400 a carico della società ASD FC LIBERTAS SAN CORRADO. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere: al calciatore AYANA ABU IMORO 1 giornata di squalifica, al sig. COVIGLIONI LODOVICO 2 mesi di inibizione, e alla società ASD FC LIBERTAS SAN CORRADO 1 punto di penalizzazione, da scontare nel campionato 3^ categoria della stagione sportiva 2016/2017, oltre all’ammenda di € 200. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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