COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 28/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) DISNAN Andrea; b) MILOS Sergio; c) ASD SISTIANA DUINO AURISINA Il deferimento.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 28/06/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) DISNAN Andrea; b) MILOS Sergio; c) ASD SISTIANA DUINO AURISINA Il deferimento. Con Racc. dd 30.11.2015, ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 32, c. 4 C.G.S. e nel quadro di un più ampio procedimento, afferente fatti verificatisi in occasione delle elezioni alla presidenza, a consigliere, a revisori dei conti e a delegati assembleari del C.R. del Friuli Venezia Giulia (assemblea elettiva dd. 01.12.2012), i seguenti soggetti: - DISNAN Andrea, Presidente e legale rappresentante illo (sic) tempore della società “A.S.D. SISTIANA DUINO – AURISINA”, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del nuovo codice di giustizia sportiva; - MILOS Sergio, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del nuovo codice di giustizia sportiva; - la società ASD SISTIANA DUINO – AURISINA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al Sig. BORTOLIN Mirko. Nei confronti degli altri deferiti, convocati alla medesima udienza del 24.05.2016, si è proceduto separatamente essendo state ritualmente formulate istanze ai sensi dell’art. 23 C.G.S., che vengono definite con autonomo provvedimento. La convocazione. Il Presidente del T.F.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 24.05.2016. Il dibattimento. All'udienza del 24.05.2016, dinanzi al T.F.T. è comparso il Sostituto Procuratore dr. Salvatore GALEOTA in rappresentanza della Procura Federale.- Sono altresì comparsi il sig. DISNAN Andrea ed il sig. MILOS Sergio, il primo Presidente della A.S.D. SISTIANA DUINO – AURISINA, il secondo Segretario della predetta Società. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilità degli incolpati ha richiesto la applicazione della sanzione di euro 500 di ammenda a carico della ASD SISTIANA DUINO – AURISINA, e – quanto alla posizione personale degli incolpati – la sanzione della inibizione di mesi 6 ciascuno. La motivazione. I fatti oggetto di contestazione al sig. DISNAN e al sig. MILOS, nonché alla Società di comune appartenenza, consistono nell’avere i due deferiti predisposto n. 2 schede di designazione a “CONSIGLIERE” del C.R. del Friuli Venezia Giulia, di cui alla assemblea elettiva del 01.12.2016, in termini (almeno nella prospettazione della Procura) gravemente irregolari, in quanto il sig. DISNAN (Presidente) avrebbe autorizzato il sig. MILOS (Segretario) a “dissimulare la propria sottoscrizione in calce a n. 2 schede di designazione “CONSIGLIERE” del C.R. del F.V.G. di cui all’assemblea elettiva dell’1/12/2012”; il sig. MILOS, per parte sua, avrebbe invece “contraffatto la firma del proprio Presidente DISNAN Andrea (sia pure dietro espressa autorizzazione del diretto interessato), in calce a n. 2 schede di designazione “CONSIGLIERE” del C.R. del F.V.G. di cui all’assemblea elettiva dell’1/12/2012”. Nel corso dell’istruttoria, i due interessati sono stati sentiti, e a verbale hanno ricostruito (peraltro senza contraddizione tra le versioni separatamente rese) la vicenda nei seguenti termini; il sig. Vincenzo ESPOSITO avrebbe chiesto al Segretario MILOS di predisporre una scheda di designazione a suo favore, a “CONSIGLIERE” del C.R. del F.V.G., in vista della assemblea elettiva del 01/12/2012. Il sig. MILOS, assente il sig. DISNAN, per avere indicazioni avrebbe contattato telefonicamente quest’ultimo, il quale avrebbe poi dato il proprio assenso alla sottoscrizione della scheda; il sig. DISNAN, però, non sarebbe stato reso edotto della circostanza per cui la scheda recava formalmente, quale presentatore, il sig. DISNAN e non il materiale sottoscrittore, vale a dire il sig. MILOS, che per parte sua aveva provveduto tanto alla intestazione della scheda, che alla successiva apposizione di una sigla – illeggibile – in corrispondenza del timbro della Società. L’autorizzazione sarebbe stata resa dal sig. DISNAN in quanto il sig. MILOS “è munito di delega alla firma”. In vista della udienza, entrambi i deferiti depositavano memorie difensive, avendo cura di precisare: - il sig. DISNAN, che la richiesta aveva quale scopo quello di non superare il numero massimo delle firme di presentazione, e non come “autorizzazione alla firma” (“non ho mai autorizzato il sig. Sergio Milos a dissimulare la mia firma”); - il sig. MILOS, che quanto da lui posto in essere in nessun caso poteva intendersi alla stregua di “contraffazione” (“avrei dovuto essere più preciso, al fine di evidenziare di non essere il Presidente intestatario delle schede, ma il suo delegato”). Nel corso della udienza, richiamati tali scritti difensivi, i due deferiti – entrambi presenti ed entrambi avanzando richiesta di proscioglimento da ogni addebito – ribadivano di avere operato tuttalpiù con “leggerezza, ma assolutamente senza aver falsificato nulla, e quindi in perfetta buona fede” (il sig. MILOS), in assenza di qualsivoglia autorizzazione a dissimulare”, non essendoci “alcun motivo di sottoscrivere con altra firma” (il sig. DISNAN). Il Tribunale, al riguardo, non può non evidenziare come la spiegazione della ragione della telefonata (in ipotesi non finalizzata all’autorizzazione a firmare, ma alla mera verifica di non superare il numero massimo di presentazione) sia stata resa solamente in vista della udienza (nella memoria agli atti), e non in indagini, in termini tali cioè da far dubitare della sua piena credibilità. In ogni caso: - è un fatto che la scheda è stata predisposta dal sig. MILOS (circostanza pacifica e incontestata); - è un fatto che la scheda è intestata a nome del sig. DISNAN (è sufficiente esaminarla de visu); - è un fatto che la sottoscrizione della scheda è accompagnata da una sigla illeggibile, peraltro somigliante al grafismo che contraddistingue la firma del sig. MILOS, quale ricavabile dalla sottoscrizione per esteso - e senz’altro autografa - di quest’ultimo, depositata presso il C.R., oltre che presente negli atti del fascicolo istruttorio. La ragione per la quale compare nella scheda di presentazione solamente una sigla, piuttosto che una sottoscrizione per esteso, è un elemento di obiettiva ambiguità, potenzialmente idoneo a trarre in inganno i terzi, e che però non è dato affermare sia stato o meno voluto; certo che se il sig. MILOS avesse voluto sottoscrivere “per il Presidente” era sufficiente che lo avesse evidenziato chiaramente, avendo delega di firma; alternativamente, potendo direttamente impegnare la Società verso l’esterno, avrebbe ben potuto intestare la scheda a suo nome, sottoscrivendola direttamente e senza problema alcuno. Sicché, stante l’ambiguità e stante la irregolarità del documento, nel quale non è stato evidenziato chiaramente essere stato sottoscritto dal sig. MILOS su indicazione e delega del sig. DISNAN, e quindi potenzialmente idoneo ad essere constato in sede di assemblea elettiva da parte dei controinteressati, non è dato pronunciare provvedimento di totale proscioglimento dei deferiti. Non potendosi comunque affermare la sussistenza di una voluta contraffazione, ma solamente una opacità di operato, che denota comunque una violazione dei principi di “correttezza” dettati dall’art. 1 bis CGS, imputabile a entrambi i deferiti sia pure a diverso titolo, con le potenziali conseguenze di cui gli interessati presumibilmente neppure si sono resi conto, a carico degli stessi va disposta la inibizione per la durata di mesi 3 (tre). L’ammenda a carico della ASD SISTIANA DUINO – AURISINA, per responsabilità diretta di quest’ultima per fatto dei propri tesserati, può equamente essere determinata in euro 250,00, per le medesime ragioni.
P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale – FVG così decide: 1) dispone a carico del sig. Andrea DISNAN la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); 2) dispone a carico del sig. Sergio MILOS la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); 3) dispone a carico della Società ASD SISTIANA DUINO AURISINA, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione della ammenda di euro 250 (duecenticinquanta).
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