COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 28/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) TONEATTO Roland; b) A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO; c) PERIN Dino; d) A.S.D. S.A. PORCIA; e) BORTOLIN Mirko; f) A.S.D. FULGOR; g) DE MARCO Sereno; h) A.S.D. LIVENTINA SACILE Il deferimento.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 28/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) TONEATTO Roland; b) A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO; c) PERIN Dino; d) A.S.D. S.A. PORCIA; e) BORTOLIN Mirko; f) A.S.D. FULGOR; g) DE MARCO Sereno; h) A.S.D. LIVENTINA SACILE Il deferimento. Con Racc. dd 30.11.2015, ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva a giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 32, c. 4 C.G.S., per i fatti verificatisi in occasione delle elezioni alla presidenza, a consigliere, a revisori dei conti e a delegati assembleari del C.R. del Friuli Venezia Giulia (assemblea elettiva dd. 01.12.2012), i seguenti soggetti: - TONEATTO Roland, Presidente e legale rappresentante illo (sic) tempore della società A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del nuovo codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 8, comma 6, del regolamento elettorale della Lega Nazionale Dilettanti, per aver presentato un numero di designazioni per la carica di Presidente del C.R. F.V.G. di cui all’ assemblea elettiva dd. 01.12.2012 superiore a quello consentito; - PERIN Dino, Segretario della società A.S.D. PORCIA, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del nuovo codice di giustizia sportiva, per aver contraffatto la firma del proprio Presidente Brunetta Angelo (sia pur dietro espressa autorizzazione del diretto interessato) in calce a n. 7 schede di designazione alla carica di “Presidente”, “Consigliere”, “Delegato supplente assembleare” e “Componente del Collegio dei Revisori dei Conti” del C.R. del F.V.G. di assemblea elettiva dd. 01.12.2012; - BORTOLIN Mirko, Dirigente responsabile della società A.S.D. FULGOR, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del nuovo codice di giustizia sportiva, per aver depositato talune schede di designazione alle candidature di cui all’assemblea elettiva dd. 01.12.2012 con sottoscrizioni palesemente contraffatte; - DE MARCO Sereno, Presidente e legale rappresentante illo (sic) tempore della società A.S.D. LIVENTINA, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del nuovo codice di giustizia sportiva, per aver assistito inerte alla falsificazione, ad opera del Sig. Perin Dino, della firma del Sig. Brunetta Angelo, Presidente e legale rappresentante della società “A.S.D. S.A. Porcia” (sia pur dietro espressa autorizzazione del diretto interessato) in calce a n. 7 schede di designazione alla carica di “Presidente”, “Consigliere”, “Delegato supplente assembleare” e “Componente del Collegio dei Revisori dei Conti” del C.R. del F.V.G. di assemblea elettiva dd. 01.12.2012; - la società A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al Sig. TONEATTO Roland; - la società A.S.D. S.A. PORCIA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al Sig. BRUNETTA Angelo; - la società A.S.D. LIVENTINA SACILE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al Sig. DE MARCO Sereno; - la società A.S.D. FULGOR, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al Sig. BORTOLIN Mirko; La convocazione. Il Presidente del T.F.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 27.05.2016. Il dibattimento. All'udienza del 27.05.2016, dinanzi al T.F.T. è comparso il Sostituto Procuratore dr. Salvatore GALEOTA in rappresentanza della Procura Federale. Sono altresì comparsi i sigg. TONEATTO Roland nonché GANIS Luigi, attuale Presidente dell’A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO; PERIN Dino nonché PALOMBA Giuseppe, Vice Presidente della società A.S.D.PORCIA; DE MARCO Sereno e il legale, munito di regolare mandato, del sig. BORTOLIN Mirko e della società A.S.D. FULGOR. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo, la responsabilità degli incolpati emersa dalla corposa e puntuale attività istruttoria, ha richiesto la applicazione della sanzione di euro 500 di ammenda a carico delle società A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO, A.S.D. PORCIA, A.S.D. LIVENTINA, A.S.D. FULGOR, e – quanto alla posizione personale degli incolpati – la sanzione della inibizione di mesi 6 ciascuno. Dopo breve discussione, con la quale i deferiti miravano a ridurre la portata delle rispettive responsabilità, questi trovavano intesa con la Procura federale in ordine all’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS (c.d. patteggiamento) come segue: - quanto ai sigg. TONEATTO Roland, PERIN Dino, BORTOLIN Mirko, DE MARCO Sereno: mesi 4 di inibizione (pena base mesi 6 ridotta di un terzo); - quanto alle società A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO, A.S.D. S.A. PORCIA, A.S.D. LIVENTINA, A.S.D. FULGOR: euro 333,00 di ammenda (sanzione base euro 500 ridotta di un terzo). La motivazione. Dalla istruttoria presentata dalla Procura Federale è emerso che i fatti oggetto di contestazione sono stati commessi. I deferiti, nel corso dell’audizione, pur avendo precisato che il verificarsi di tali infrazioni sia dipeso da una mancata/errata conoscenza della disposizione nonché dall’aver agito in buona fede, hanno ammesso gli addebiti contestati. La violazione è provata, la responsabilità diretta (oggettiva nel caso della A.S.D. FULGOR) delle Società ne è conseguenza. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. Il Tribunale Federale Territoriale FVG, -rilevato che, nel corso della fase dibattimentale di primo grado, i deferiti hanno presentato istanza di applicazione di sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 CGS, come sopra indicato; -considerato che la Procura Federale aderiva al patteggiamento richiesto per tutti i deferiti; -visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale FVG, dispone l’applicazione delle sanzioni che seguono, ai sensi dell’art. 23 CGS: 1. a carico del sig. Roland TONEATTO la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro); 2. a carico del sig. Dino PERIN la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro); 3. a carico del sig. Mirko BORTOLIN la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro); 4. a carico del sig. Sereno DE MARCO la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro); 5. a carico della Società A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione della ammenda di euro 333,00 (trecentotrentatre); 6. a carico della Società A.S.D. S.A. PORCIA, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione della ammenda di euro 333,00 (trecentotrentatre); 7. a carico della Società A.S.D. LIVENTINA, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione della ammenda di euro 333,00 (trecentotrentatre); 8. a carico della Società A.S.D. FULGOR, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione della ammenda di euro 333,00 (trecentotrentatre);
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