COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°427 del 17/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. SAN LORENZO A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 150,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 326 DEL 14/04/2016 (Gara: SAN LORENZO – PONZA del 21/02/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 404 del 27/05/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°427 del 17/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. SAN LORENZO A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 150,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 326 DEL 14/04/2016 (Gara: SAN LORENZO – PONZA del 21/02/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 404 del 27/05/2016 A sostegno del proprio reclamo avverso la sanzione della perdita della gara ed all’ammenda di € 150,00 per inferiorità numerica, inflitta in primo grado, la Società SAN LORENZO argomenta che nel novero dei propri calciatori, passibili di espulsione, sarebbe stato conteggiato anche il giocatore NUGNES Enzo, ancorché già sostituito all’atto della sospensione dell’incontro. Chiede, quindi, la ripetizione della gara. Dall’esame degli atti ufficiali, e dopo aver sentito l’arbitro in sede di supplemento di rapporto, si rileva, di contro, che al momento della interruzione definitiva della gara, il NUGNES era presente sul terreno di gioco, in quanto nelle due sostituzioni della ricorrente non è citato il calciatore in questione; la circostanza è stata confermata dal direttore di gara, ascoltato da questo organo di giustizia sportiva.Stante quanto sopra, si rilevano inconsistenti le doglianze della ricorrente, per cui questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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