COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°431 del 24/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. ATLETICO FIDENE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PIOLI MASSIMILIANO FINO AL 15/05/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 237 SGS DEL 12/05/2016 (Gara: FIANO ROMANO – ATLETICO FIDENE del 07/0572016 – Campionato Giovanissimi Regionali Fascia “B”)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°431 del 24/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. ATLETICO FIDENE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PIOLI MASSIMILIANO FINO AL 15/05/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 237 SGS DEL 12/05/2016 (Gara: FIANO ROMANO – ATLETICO FIDENE del 07/0572016 – Campionato Giovanissimi Regionali Fascia “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 420 del 10/06/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali; Sentita, come da sua richiesta la ricorrente; Osserva quanto segue: Al 14’ del secondo tempo, dopo alcune espulsioni da parte dell’arbitro di alcuni giocatori appartenenti ad entrambe le società, il Sig. PIOLI Massimiliano, dirigente accompagnatore della Società istante, entrando indebitamente sul terreno di gioco, colpiva con un violento schiaffo al volto il direttore di gara, provocandogli forte dolore, disorientamento e vertigini, tanto che lo stesso non trovandosi nelle condizioni psico-fisiche idonee, al 15’ del secondo tempo, decideva di sospendere la gara. Susseguentemente l’arbitro si recava al P.S. dell’Ospedale SS.Gonfalone di Monterotondo, dove gli veniva formulata una prognosi di gg. 3 senza conseguenze. La reclamante, nel suo ricorso, ed in sede di audizione diretta, ribadiva le sue ragioni, contestando la contraddittorietà e l’erroneità del referto arbitrale, affermando la completa estraneità del suo tesserato circa gli eventi di cui trattasi, essendosi a dir proprio, verificatosi un errore di persona. Ancora, la Società istante, evidenziava la modesta entità delle conseguenze fisiche, riportate dal direttore di gara, come accertate dall’Ospedale di Monterotondo. Su tale basi, in via principale chiedeva l’annullamento dell’ inibizione e in via subordinata una sensibile riduzione della stessa squalifica inflitta. La domanda può essere parzialmente accolta. Posta la certezza del fatto e del suo autore, come ben dettagliato dall’arbitro nel suo supplemento al referto di gara, che come è ben noto per l’art. 35, comma 1.1 del C.G.S. assurge a fonte privilegiata di prova circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle competizioni, si ritiene che l’increscioso e grave evento, è comunque degno di ampia censura, perché violento, antieducativo e antisportivo, nonché lesivo della Persona e della dignità dell’arbitro. Valutata, da parte di questo Organo di Giustizia sportiva, ogni altra circostanza, si reputa altresì che la sanzione inflitta possa essere ridimensionata, onde commisurarla a più equa giustizia, rispetto alla giurisprudenza su altre similari fattispecie, considerato anche che l’arbitro non ha riportato ulteriori conseguenze fisiche pregiudizievoli alla sua persona, come pure accertato del P.S. dell’Ospedale di Monterotondo. Tanto premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’inibizione a carico del dirigente PIOLI Massimiliano al 30/09/2017. La tassa reclamo va restituita.
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