COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°431 del 24/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASC.D. MADONNA DEL CUORE RIETI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE POLLETTI MAURIZIO FINO AL 31/01/2021, DEL CALCIATORE STREFI LORENZO FINO AL 31/01/2018, DEL CALCIATORE BUCCIOLI EMANUELE PER 5 GARE E DEL CALCIATORE ISLJAMI SAMIR PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 35 DELL’11/02/2016 (Gara: MADONNA DEL CUORE RIETI – CAPRADOSSO del 06/02/2016 – Campionato Juniores Provinciali Rieti)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°431 del 24/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASC.D. MADONNA DEL CUORE RIETI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE POLLETTI MAURIZIO FINO AL 31/01/2021, DEL CALCIATORE STREFI LORENZO FINO AL 31/01/2018, DEL CALCIATORE BUCCIOLI EMANUELE PER 5 GARE E DEL CALCIATORE ISLJAMI SAMIR PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 35 DELL’11/02/2016 (Gara: MADONNA DEL CUORE RIETI – CAPRADOSSO del 06/02/2016 – Campionato Juniores Provinciali Rieti) Con il Comunicato Ufficiale n° 328 del 15/04/2016 questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale deliberava di trasmettere gli atti della gara a margine alla Procura Federale, per accertamenti circa l’effettiva identificazione della persona, non indicata in lista, responsabile dei gravi fatti di fine gara. In data 14 giugno u.s., la Procura Federale, trasmetteva gli esiti di quanto richiesto da questo Organo di Giustizia Sportiva. In base agli accertamenti esperiti dalla stessa Procura, tramite ricognizione personale e fotografica, è risultato “in modo inequivocabile” che il dirigente POLLETTI Maurizio, ancorché non in lista, si rendeva responsabile dei violenti episodi di fine gara, addebitatigli dall’Arbitro nel suo referto e sanzionati dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rieti. Alla luce di quanto sopra, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso relativamente alla sanzione di inibizione a carico del dirigente POLLETTI Maurizio, confermando la decisione impugnata. Sanzione da considerarsi ai fini dell'applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con C.U. n. 104 del17/12/2014. L’esito della tassa è stato già definito con C.U. n°283 dell’11/03/2016.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it