COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°432 del 24/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE NACANIBOU YAO N GUESSAN W E DEL SIG. FRANCO TODISCO, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL ART. 1BIS, COMMI 1 E ART. 10, COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 40 QUATER, COMMA 3 E ART. 61 COMMA 6 DELLE NOIF, E DELLA SOCIETÀ ASD SANT’ ELIA FIUME RAPIDO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S..
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°432 del 24/06/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE NACANIBOU YAO N GUESSAN W E DEL SIG. FRANCO TODISCO, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL ART. 1BIS, COMMI 1 E ART. 10, COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 40 QUATER, COMMA 3 E ART. 61 COMMA 6 DELLE NOIF, E DELLA SOCIETÀ ASD SANT’ ELIA FIUME RAPIDO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.. Il presidente del C.R. LAZIO trasmetteva in data 14/03/2015 alla Procura Federale gli atti per accertare la posizione del calciatore NACANIBOU YAO N GUESSAN W partecipante alla gara SANT’ELIA FIUMERAPIDO - TECCHIENA TECHNA del 18/03/2015, Campionato di Promozione. La Procura Federale dalla complessa attività di indagine compiuta, ha rilevato che il calciatore sopra citato ha partecipato in posizione irregolare, in quanto non tesserato secondo il procedimento di cui all’art. 40quater, comma 3 delle NOIF ed utilizzato nella gara contro la Società TECCHIENA TECHNA del 18/03/2015. Ha altresì accertato che il sig. TODISCO Francesco, dirigente accompagnatore della Società SANT’ELIA FIUMERAPIDO sottoscriveva la distinta della gara in argomento in cui attestava la regolarità di tesseramento di tutti i calciatori indicati in distinta. La Procura rilevava altresì che alcuna deduzione difensiva veniva fornita, nei termini indicati, dai soggetti destinatari dell’avviso di conclusione delle indagini e che, conseguentemente, ha inteso deferire i soggetti in epigrafe al Tribunale Federale Territoriale del C.R. LAZIO per le violazioni regolamentari ad essi ascritte. Alla riunione indetta per il giorno 23/06/2016 presso il Tribunale Federale Territoriale è presente per la Procura Federale l’Avv.to Giuseppe Patassini, mentre per i deferiti nessuno è presente. La Procura insiste nell’atto di deferimento, chiedendo per il calciatore NICANIBOU YAO N GUESSAN W la squalifica per 1 gara, per il sig. TODISCO Francesco, dirigente della Società, l’inibizione di giorni 90 e per la Società SANT’ELIA FIUMERAPIDO n°1 punto di penalizzazione da scontare della prossima Stagione Sportiva 2016/2017 nonché l’ammenda di € 200,00. Questo Tribunale Federale Territoriale, ritenuto che gli addebiti risultano documentalmente provati DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in oggetto, squalificando per 1 gara il calciatore NICANIBOU YAO N GUESSAN W, infliggendo l’inibizione di giorni 90 al dirigente TODISCO Francesco e comminando alla Società SANT’ELIA FIUMERAPIDO n°1 punto di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2016/2017 nonché l’ammenda di € 200,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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