COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°78 del 09/06/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara: AURORA OSGB – VISCONTINI del 4-06-2000
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°78 del 09/06/2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
Gara: AURORA OSGB - VISCONTINI del 4-06-2000
3521 / 78 La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 32° del 2° tempo a causa di violenza nei confronti del direttore di gara. Infatti al 27° del 2° t. veniva espulso il calciatore Baldassarre Gabriele della società Viscontini per aver offeso ripetutamente l’arbitro ma non lasciava il terreno di gioco ed alla richiesta del direttore di gara di allontanarsi nuovamente lo offendeva ripetutamente e pesantemente. Al 32° del 2° t. veniva espulso il calciatore Vezzoli Matteo, capitano, della società Viscontini per ripetute gravi offese all’arbitro; alla notifica del provvedimento afferrava al petto il direttore di gara trascinandolo in avanti per un passo indi lo colpiva al petto a palmo aperto con entrambe le mani facendolo arretrare di alcuni passi e provocandogli forte dolore; e contemporaneamente incitava i propri compagni ad usare violenza all’arbitro. A seguito di quanto accaduto il direttore di gara riteneva la gara sospesa in via definitiva al fine di tutelare la propria incolumità anche in considerazione del fatto che nessuno interveniva a sua difesa. Successivamente alla decisione il massaggiatore della società Viscontini Signor Biancavilla Goffredo urlando raggiungeva l’arbitro lo afferrava ad un braccio con forza stringendo e provocandogli forte dolore, inoltre gli impediva di allontanarsi e lo minacciava. Nel frattempo sopraggiungevano alcuni calciatori della società Viscontini, che non venivamo personalmente individuati, correvano verso l’arbitro minacciosamente venendo fermati dall’intervento dei dirigenti organizzatori del torneo, veniva individuato il calciatore Biancavilla Denis della società Viscontini il quale offendeva l’arbitro ed incitava i compagni. Mentre il direttore di gara lasciava il terreno di giuoco veniva colpito al volto da uno spettatore sostenitore della società Viscontini che sferrava un colpo a mano chiusa indi seguiva l’arbitro lo minacciava e lo colpiva con un calcio al polpaccio causandogli forte dolore. Il direttore di gara raggiungeva finalmente lo spogliatoio accompagnato dagli organizzatori del torneo. Gravi censure devono quindi essere assunte a sanzione del comportamento di gratuita ed ingiustificabile violenza posta in esser da parte di tesserati (calciatore e dirigente) della società Viscontini nei confronti di una sola ed indifesa persona. Mai un comportamento violento può essere in alcun modo giustificato in particolare, nel caso di specie, è soggetto ad aggravante in quanto posto in essere durante una gara di torneo che proprio per tal motivo dovrebbe ancor più evidenziare comportamenti di fair play ed amicizia pertanto tale comportamento di violenza chiaramente e gravemente contrasta coi principi di lealtà correttezza e probità che devono contraddistinguere tutti i rapporti tra le persone che praticano l’attività calcistica. I fatti violenti su indicati, in quanto commessi da propri tesserati, e da proprio sostenitore rendono, responsabile la società Viscontini, che deve perciò essere adeguatamente sanzionata ai sensi dell’art 4 e dell’art 12, del C.G.S. P.Q.S. DELIBERA 1. Di comminare alla Società Viscontini la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3. 2. Di comminare per i fatti accaduti l’ammenda di € 300,00 alla Società Viscontini nonché la sanzione di una gara a porte chiuse. 3. Di inibire per i motivi su esposti il Sig. Signor Biancavilla Goffredo dirigente della società Viscontini sino al 01-06-2017. 4. Di squalificare il calciatore Vezzoli Matteo, capitano, della società Viscontini fino al 21-12-2016. 5. Di squalificare il calciatore Baldassarre Gabriele della società Viscontini fino al 22-06-2016. 6. Di squalificare il calciatore Biancavilla Denis della società Viscontini fino al 6-07-2016