FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 446/A del 23/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FABRIZIO TIRELLI – BERNARDINO PEZZOTTI – società F.C. RIETI CALCIO S.r.l.

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 446/A del 23/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FABRIZIO TIRELLI - BERNARDINO PEZZOTTI - società F.C. RIETI CALCIO S.r.l. - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 796 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri FABRIZIO TIRELLI, BERNARDINO PEZZOTTI, e della società F.C. RIETI CALCIO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: FABRIZIO TIRELLI, tesserato nella corrente stagione sportiva con la società FC RIETI CALCIO come calciatore: in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali perché, alla fine della gara TORRES - RIETI del 10.1.16, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D, girone “G”, presso l’aeroporto di Alghero, riconosceva l’arbitro della gara sig. Alberto Santoro, della Sezione AIA di Messina e, mentre al direttore di gara si avvicinavano alcuni tifosi del Rieti insultandolo in vario modo, rivolgeva allo stesso frase in tono ironico e minaccioso; BERNARDINO PEZZOTTI, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società FC RIETI CALCIO: in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali perché, alla fine della gara TORRES - RIETI del 10.1.16, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D, girone “G”, presso l’aeroporto di Alghero, non interveniva al fine di evitare che l’arbitro della gara sig. Alberto Santoro, della Sezione AIA di Messina, venisse avvicinato da alcuni tifosi del Rieti che lo insultavano in vario modo, consentendo altresì, con il suo comportamento omissivo, che il calciatore TIRELLI Fabio, tesserato per la sua Società, rivolgesse all’arbitro frase in tono ironico e minaccioso; F.C. RIETI CALCIO, per responsabilità oggettiva in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio TIRELLI, dal Sig. Bernardino PEZZOTTI, e dalla società F.C. RIETI CALCIO a nome del legale rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 giornate di squalifica per il Sig. Fabrizio TIRELLI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Bernardino PEZZOTTI e 500,00 di ammenda per la società F.C. RIETI CALCIO S.r.l.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it