FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 447/A del 23/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: IVAN CARRETTA – DAMIANO RIZZO – società A.S. VALLI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 447/A del 23/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: IVAN CARRETTA - DAMIANO RIZZO - società A.S. VALLI - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 856 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri IVAN CARRETTA, DAMIANO RIZZO, e della società A.S. VALLI, avente ad oggetto la seguente condotta: IVAN CARRETTA, allenatore di base, nella stagione sportiva 2013/2014, tesserato quale responsabile della prima squadra della società A.C.D. COSTA BARAUSSE FARA partecipante al campionato di Prima Categoria Regione Veneto ed esonerato a far data del 15.11.2013, ha violato l'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e l'art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art. 38 comma 4 delle NOIF ed all'art. 41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto successivamente, dagli inizi di marzo 2014 fino al termine della stagione, l'attività di allenatore per la società A.S. VALLI partecipante al campionato di Seconda Categoria Girone F Regione Veneto, affiancando in tale attività il sig. PIAZZA Simone, quest'ultimo privo di qualifica e non abilitato, non essendo iscritto ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico; nella stagione sportiva 2014/2015, tesserato quale responsabile della prima squadra della società A.S. VALLI partecipante al campionato di Seconda Categoria Regione Veneto, ha violato l'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e l'art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 (punto 14 - Allenatori) del 01.07.2014 Stagione Sportiva 2014/2015, per aver omesso il deposito dell'accordo economico presso il competente Comitato Regionale LND Veneto; nella stagione sportiva 2015/2016, tesserato quale responsabile della prima squadra della società A.S. VALLI partecipante al campionato di Seconda Categoria Girone F Regione Veneto, ha violato l'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e l'art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 (punto 14 - Allenatori) del 01.07.2015 Stagione Sportiva 2015/2016, per aver pattuito un compenso di Euro 3.600,00 superiore al massimale di Euro 2.500,00 stabilito dall'accordo LNDAIAC di cui allo stesso C.U. L.N.D. n.1 e per aver omesso il deposito dell'accordo economico presso il competente Comitato Regionale LND Veneto; DAMIANO RIZZO, presidente e legale rappresentante della società A.S. VALLI, ha violato l’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 38 comma 4 delle NOIF ed all'art. 41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al tecnico CARRETTA Ivan di svolgere attività agonistica per più di una società nella stessa stagione sportiva 2013/2014; in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 (punto 14 - Allenatori) del 01.07.2015 Stagione Sportiva 2015/2016 per aver pattuito con il tecnico CARRETTA Ivan un compenso di Euro 3.600,00 superiore al massimale di Euro 2.500,00 stabilito dall'accordo LND-AIAC di cui allo stesso C.U. L.N.D. n. 1; in relazione a quanto previsto dall'art. 38 comma 1 delle NOIF, per aver consentito al sig. AGOSTINI Denis di svolgere l'attività di tecnico responsabile fino al 05.03.2014 della prima squadra partecipante al campionato di Seconda Categoria Girone F Regione Veneto stagione sportiva 2013/2014, senza essere regolarmente tesserato per la società A.S. VALLI; in relazione all’art. 40 lettera Ca del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito al sig. PIAZZA Simone, persona non abilitata e priva di qualifica, in quanto non iscritta ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere l’attività di allenatore della prima squadra partecipante al campionato Seconda Categoria Girone F Regione Veneto stagione sportiva 2013/2014; A.S. VALLI, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio presidente e legale rappresentante RIZZO Damiano; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ivan CARRETTA e dal Sig. Damiano RIZZO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S. VALLI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 100 giorni di squalifica per il Sig. Ivan CARRETTA, 80 giorni di inibizione per il Sig. Damiano RIZZO e € 400,00 di ammenda per la società A.S. VALLI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it