• Stagione sportiva: 2015/2016
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/TFN del 30 Giugno 2016
(207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO PALADINO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Piacenza Spa), LUIGI RICCIO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Piacenza Spa), DARIO PASSONI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Piacenza Spa), MAURIZIO RICCARDI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Piacenza Spa), RICCARDO PETRUCCHI (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC) – (nota n. 10874/915 pf 14-15 SP/GT/vg del 08.04.2016).
Il deferimento
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/TFN del 30 Giugno 2016
(207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO PALADINO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Piacenza Spa), LUIGI RICCIO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Piacenza Spa), DARIO PASSONI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Piacenza Spa), MAURIZIO RICCARDI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Piacenza Spa), RICCARDO PETRUCCHI (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC) - (nota n. 10874/915 pf 14-15 SP/GT/vg del 08.04.2016).
Il deferimento
Il Procuratore Federale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 915 pf 14-15, avente a oggetto:“Stralcio dal procedimento 518 pf11-12 di copia integrale degli atti, comprese le indagini compiute da questo Ufficio, della Comunicazione Conclusione Indagini del 20/04/2015 e delle ricevute di notifica indirizzate ai Sigg.ri Luigi Riccio, Dario Passoni, Marco Padalino, Riccardo Petrucchi e Maurizio Riccardi.”; ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) Sig. Marco Padalino, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, comma 3, del Regolamento agenti in vigore fino al 31.01.2007, per essersi avvalso dell’agente Giorgio Parretti, in occasione della stipula del contratto con la Società Piacenza Spa avvenuto in data 20.07.2005, consentendo che i compensi che avrebbe dovuto riconoscere al proprio agente venissero corrisposti dalla Società Piacenza, violazione continuata fino al 21.07.2008; 2) Sig. Luigi Riccio, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’ art. 10, commi 1 e 3, del Regolamento agenti in vigore fino al 1.2.2007, per essersi avvalso di fatto dell’agente Matteo Roggi, senza conferirgli incarico scritto, in occasione della stipula del contratto con il Piacenza avvenuto in data 2.10.2005, consentendo che i compensi che avrebbe dovuto corrispondere al proprio agente venissero pagati dalla Società, come comprovato dalle fatture del 28.2.2007, 31.08.2008 e 31.10.2009 emesse dalla Società MR Sport Management, facente capo all’agente Matteo Roggi; violazione continuata fino al 31.10.2009; 3) Sig. Dario Passoni, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso di fatto dell’agente Giocondo Martorelli, senza conferirgli alcun incarico scritto, in occasione della stipulazione del contratto con il Piacenza avvenuto in data 29.01.2009, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l’agente Martorelli rappresentava, di fatto, al contempo, la Società Piacenza, controparte contrattuale, in forza di incarico rilasciato a mezzo di dichiarazione debitoria; 4) Sig. Maurizio Riccardi, all’epoca dei fatti, Amministratore delegato della Società FC Piacenza Spa: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver sottoscritto una dichiarazione debitoria a favore dell’agente Alessandro Alberti, in relazione alla stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Michele Anaclerio del 25.06.2008, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che lo stesso agente rappresentava anche il predetto calciatore nella medesima operazione; nonché per aver fatto sì, con la propria condotta, che la Società Piacenza pagasse i compensi dell’agente Alessandro Alberti, così sostituendosi al calciatore Anaclerio, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, violazione continuata fino al 25.02.2011; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10 comma 4, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’agente Giorgio Parretti conferendogli incarico scritto, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Marco Padalino, consentendo, attraverso tale condotta, che il compenso dell’agente fosse corrisposto dalla Società Piacenza che si è sostituita al calciatore quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, violazione continuata fino al 21.07.2008; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10 comma 4 e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver sottoscritto una dichiarazione debitoria a favore dell’agente Sauro Catellani, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Mirko Eramo avvenuto il 25.08.2008, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che l’agente Catellani rappresentava, al contempo, anche il predetto calciatore; consentendo, altresì, attraverso tale condotta, che il compenso dell’agente fosse corrisposto dalla Società Piacenza che si è sostituita al calciatore quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, commi 1 e 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’agente Paolo Bordonaro, come comprovato dalla fattura emessa il 27.09.2008 da parte del predetto agente, per la consulenza espletata in relazione alla stipula del contratto di prestazione sportiva del calciatore Giuseppe Gemiti, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che l’agente Bordonaro rappresentava, al contempo, il predetto calciatore, controparte contrattuale nella medesima operazione; consentendo, altresì, attraverso tale condotta, che il compenso dell’agente fosse corrisposto dalla Società Piacenza che si è sostituita al calciatore quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, violazione continuata fino al 27.08.2008; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, commi 1 e 4, e 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’agente Fulvio Marrucco, all’epoca dei fatti iscritto nell’elenco agenti F.I.G.C., conferendogli incarico scritto a mezzo di scrittura privata con dichiarazione di debito, per l’attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Antonio Piccolo, così determinando una situazione di conflitto di interessi, derivante dal fatto che il medesimo agente rappresentava, al contempo, il predetto calciatore, controparte contrattuale nella medesima operazione; consentendo, altresì, attraverso tale condotta, che il compenso dell’agente fosse corrisposto dalla Società Piacenza che si è sostituita al calciatore quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, violazione continuata fino al 06.02.2009; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, comma 3, del Regolamento agenti di calciatori in vigore fino al 31.01.2007, per essersi avvalso dell’agente Matteo Roggi, che rappresentava di fatto Luigi Riccio, conferendogli incarico per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il predetto calciatore avvenuto il 2.10.2005, facendo sì, attraverso tale condotta, che il compenso dell’agente fosse corrisposto dalla Società Piacenza, che si è sostituita al calciatore quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, violazione continuata fino al 31.10.2009; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’agente Giocondo Martorelli, rilasciandogli dichiarazione di debito, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Dario Passoni avvenuto il 29.01.2009, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che l’agente Martorelli rappresentava di fatto, al contempo, il calciatore Passoni; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’agente Alessandro Moggi, rilasciandogli dichiarazione di debito, per l’attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Guzman Gaetan Tomas del 12.07.2007, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che il medesimo agente rappresentava, al contempo, il predetto calciatore; consentendo, altresì, che, attraverso tale condotta, il compenso dell’agente fosse corrisposto dalla Società Piacenza che si è sostituita al calciatore quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10, e 16, comma 3, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché in relazione all’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per essersi avvalso dell’agente Carlo Pallavicino, conferendogli incarico scritto mediante modulo rosso, per l’attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Davide Moscardelli del 14.07.2008, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che il medesimo agente rappresentava di fatto il predetto calciatore, controparte contrattuale nella medesima operazione; nonché per non essersi accertato che il nominativo dell’agente Pallavicino, della cui opera professionale la Società si era avvalsa, fosse indicato nel contratto stipulato il 14.07.2008; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 4, comma 2, e 10, comma 1, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver conferito in data 20.07.2009 incarico scritto a mezzo di scrittura privata alla Società EIGHTYFIVE85, facente capo all’agente Alessandro Beltrami, anziché all’agente personalmente e senza che venisse depositato alcun mandato presso la Commissione Agenti, per l’attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Radja Nainggolan, violazione continuata fino al 4.09.2010 (ultima tranche di pagamento costituita dalla fattura emessa dalla Società EIGHTYFIVE85; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 4, comma 2, e 10, comma 1, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver conferito incarico scritto a mezzo di scrittura privata alla Società Pluriel Limited, facente capo all’agente Riccardo Petrucchi, anziché all’agente personalmente e senza che venisse depositato alcun mandato presso la Commissione Agenti, per l’attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Francesco Lisi, violazione continuata fino al 15.04.2010 (ultima tranche di pagamento della fattura da parte del Piacenza); per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 4, comma 2, 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver conferito incarico scritto a mezzo di scrittura privata alla Società Sport Promotion Srl, facente capo all’agente Mauro Cevoli, anziché all’agente personalmente, per l’attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Alessandro Tulli, avvenuto il 31.08.2008; consentendo che, attraverso tale condotta, il compenso dell’agente fosse corrisposto dalla Società Piacenza che si è sostituita al calciatore quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente; così determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che all’agente Cevoli, socio della Società Sport Promotion Srl, venivano attribuiti i diritti economici relativi al contratto stipulato dal calciatore Tulli; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 16, comma 4 e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver conferito incarico scritto in data 20.08.2011 all’agente Francesca Vettori, in relazione all’assistenza relativa al tesseramento del calciatore Claudio Pani, precedentemente assistito dalla predetta, il cui mandato era risolto consensualmente in data 12.08.2011 - con comunicazione alla Commissione agenti il 05.09.2011 -, al solo fine di assicurarsi in via strumentale il mandato ricevuto dal Piacenza, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto di rappresentare le rispettive controparti nella medesima operazione economica; consentendo, altresì, attraverso tale condotta, che il compenso dell’agente fosse corrisposto dalla Società Piacenza che si è sostituita al calciatore quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver consentito che il compenso dell’agente Marcello Bonetto fosse corrisposto dalla Società Piacenza che si è sostituita al calciatore Samuele Olivi quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, come comprovato dalle fatture emesse in data 5.10.2007 e in data 24.09.2009 dalla I.F.A. International Football Agency SAS di Bonetto Giuseppe & C., di cui l’agente Bonetto Marcello faceva parte; violazione continuata fino al 24.09.2009; 5) Sig. Riccardo Petrucchi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco F.I.G.C.: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 4, comma 2, e 10, comma 1, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’ 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato nell’interesse del Piacenza a mezzo di conferimento di incarico avvenuto con scrittura privata intestata alla Società Pluriel Limited, anziché con incarico conferito all’agente con modulistica Federale, senza che venisse depositato alcun mandato presso la Commissione Agenti, per l’attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Francesco Lisi del 24.01.2006; violazione continuata fino al 15.04.2010 (ultima tranche di pagamento della fattura da parte del Piacenza). Le memorie difensive Il Sig. Marco Padalino depositava una propria memoria eccependo l'intervenuta prescrizione ex art. 25 comma 1, lett d) CGS, rilevando che persino nella maggiore previsione estintiva di cui al comma 2 (sei anni per intervenuta interruzione della prescrizione, a causa della inchiesta Federale), il termine sarebbe comunque spirato nella stagione sportiva 2014. Nel merito, sostenendo la esiguità della prova accusatoria, chiedeva darsi atto della abrogazione della fattispecie contestata per effetto della entrata in vigore del nuovo regolamento dei Procuratori Sportivi (con peculiare riferimento ai commi 1 degli art.li 2, 5, 6 e 7); affermava infine la propria estraneità posto che il deferimento doveva essere ascritto se del caso al Sig. Maurizio Riccardi (A.D. del Piacenza) e Giorgio Parretti (Procuratore) in quanto unici soggetti diretti interessati alla vicenda, in virtù delle rispettive funzioni svolte. Concludeva quindi con la richiesta di proscioglimento. Il Sig. Riccardo Petrucchi depositava una propria memoria pervenuta tardivamente rispetto al termine previsto ex lege, eccependo l'intervento della prescrizione ex art. 25 comma 1, lett d) collocando come dies a quo a cui relazionarsi, il giorno 24/01/06 quale data di stipula del contratto intervenuto con il Piacenza, a nulla rilevando la continuazione sino al 15/04/10 contestata dalla Procura Federale "quale ultima tranche di pagamento della fattura da parte del Piacenza". Assumendo pertanto l'intervento del conteggio temporale più favorevole, eccepiva che il tempo necessario alla prescrizione sarebbe spirato al termine della stagione sportiva 2011/2012. Nel merito sosteneva la propria estraneità per esiguità della prova accusatoria e per non aver mai conferito una audizione presso la Procura Federale. Concludeva quindi per la richiesta di proscioglimento. Gli altri deferiti non depositavano memorie difensive. Il patteggiamento Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale e il difensore del Sig. Luigi Riccio hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Luigi Riccio, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Luigi Riccio, sanzione della ammenda di € 4.800,00 (Euro quattromilaottocento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.200,00 (Euro tremiladuecento/00);] considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa Federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Il dibattimento Il Procuratore Federale interveniva in dibattimento chiedendo la dichiarazione di intervenuta prescrizione ex art. 25 CGS per le posizioni relative ai Sig.ri Marco Padalino e Dario Passoni, nonché la parziale incidenza della prescrizione per il deferito Sig. Maurizio Riccardi, limitatamente ad alcune posizioni contestate e riferite alle vicende: Parretti - Padalino; Catellani - Eramo; Bordonaro - Gemiti; Marrucco - Piccolo; Martorelli - Passoni; Moggi - Guzman; Pallavicino - Moscardelli; Cevoli - Tulli. Concludeva quindi per la richiesta di inibizione di mesi uno e giorni venti, oltre a € 4.000,00 di ammenda per il deferito Maurizio Riccardi (in relazione alle residue posizioni contestate); di mesi uno di sospensione per il deferito Sig. Riccardo Petrucchi. La difesa del Sig. Marco Padalino, presente in udienza, si associava alla richiesta di proscioglimento per intervenuta prescrizione formulata dalla Procura Federale, riportandosi ai contenuti della memoria depositata. Nessuno compariva per gli altri deferiti. I motivi della decisione L'odierno procedimento costituisce il residuo corpo di un pregresso stralcio processuale estrapolato in data 28/05/15, per le sole posizioni dei menzionati deferiti, nell'ambito della più ampia indagine recante n. 518pf11-12. Il rilievo storico di tale presupposto induce il TFN ad analizzare singolarmente ciascuna posizione, ognuna delle quali presenta peculiarità tali da meritare una separata trattazione. - PADALINO MARCO - PASSONI DARIO Il primo aspetto da verificare è focalizzato sull'intervento della eccepita prescrizione in ordine al tempo della realizzazione delle contestazioni, in quanto entrambi i deferiti sono chiamati a rispondere per fatti avvenuti durante la stagione calcistica 2008/2009 (rispettivamente: il Sig. Padalino sino al 21/07/08; il Sig. Passoni il 29/01/09). Ritiene il TFN che nella specie operi la prescrizione ex art. 25 CGS all'epoca vigente. Il tempo quadriennale sancito all'interno della richiamata norma ("quarta stagione successiva"), spira infatti nella stagione sportiva 2012/2013, considerando quale stagione calcistica a quo l'annata 2008/2009. Nel computo temporale va poi valutata la interruzione susseguente alla apertura dell'inchiesta formalizzata dalla Procura Federale, ma l'incidenza del prescritto biennio previsto ex lege ("i termini di cui al comma 1 non possono essere in alcun caso prolungati oltre la metà"), comporta una estensione del termine prescrizionale sino alla stagione sportiva 2014/2015. In considerazione di quanto testé esposto, ritiene quindi il TFN-SD di prosciogliere i Sig. Marco Padalino e Dario Passoni per intervenuta prescrizione. - RICCARDI MAURIZIO Si conviene con il rilievo svolto dalla Procura Federale in ordine alla incidenza della prescrizione ex art. 25 CGS relativo alle posizioni enunciate dalla stessa Procura Federale e sopra richiamate (Parretti - Padalino; Catellani - Eramo; Bordonaro - Gemiti; Marrucco - Piccolo; Martorelli - Passoni; Moggi - Guzman; Pallavicino - Moscardelli; Cevoli - Tulli), per cui il giudizio permane incardinato con riferimento ai soli casi: Alberti - Anaclerio; Roggi - Riccio; Beltrami - Nainggolan; Petrucchi - Lisi; Vettori - Pani; Bonetto - Olivi, poiché non coperti da prescrizione. Al netto delle dedotte epurazioni, ritiene il TFN che il Sig. Maurizio Riccardi abbia comunque commesso le trascritte violazioni in quanto responsabile in più occasioni e diffusamente, in qualità di legale rappresentante del Piacenza Calcio, di determinare situazioni di conflitto di interessi avendo conferito agli Agenti indicati in deferimento, il mandato di rappresentare la Società nonostante lo stesso Agente rappresentasse anche singoli calciatori nella medesima operazione; nonché per aver posto in essere, con la propria condotta, il diretto pagamento da parte della Società Piacenza dei compensi spettanti agli Agenti, sostituendosi così ai calciatori quali unici soggetti tenuti al pagamento del proprio Agente. L’ordinamento Federale tutela la necessità assoluta di evitare situazioni di conflitto di interessi in senso lato (art. 20 comma 9, REAC), che nella specie si sono realizzate nel momento in cui l’Agente ha rappresentato contemporaneamente, all’interno della medesima vicenda contrattuale, sia la Società che il calciatore. Il Sig. Riccardi, nella sua qualità, conosceva perfettamente tale duplice ruolo svolto dall’Agente per aver egli conferito il mandato societario e per avere la Società corrisposto direttamente il compenso all’Agente, in chiara violazione della norma Federale che chiarisce come il conflitto di interessi vada evitato a prescindere e in ogni vicenda contrattuale (art. 3 comma 3 e 4 REAC) nel rispetto della forma prescritta (ex art. 16, comma 1 REAC). Né si potrà ritenere che la entrata in vigore del nuovo regolamento degli Agenti possa sopperire la specie in deferimento poiché, come sancito recentemente nel C.U. n. 10 del 22/07/2015 del TFN - Sezione Disciplinare: “la possibilità che oggi il Procuratore possa assistere più parti non può far ritenere abrogate le violazioni contestate. Difatti, pur ipotizzando, in un’ottica del favor rei, l’esistenza di una sorta di consenso presunto in ragione dell’assistenza prestata in modo sostanziale dall’Agente (oggi Procuratore), ad entrambe le parti, non risultavano comunque soddisfatte le condizioni che l’attuale normativa impone per la legittimità della rappresentanza plurima (conferimento doppio mandato, indicazione soggetto tenuto al pagamento, esplicitazione situazione conflitto interessi, ricevimento mandato da parte di tutti i soggetti interessati)”. Oltre tutto non risultano depositate memorie a discolpa e il medesimo prevenuto è stato già condannato per le sanzioni susseguenti alle violazioni trascritte nel C.U. n. 27 del 22/10/2015 del TFN - Sezione Disciplinare, con la inibizione di mesi 1 e giorni 10 in virtù delle ragioni ivi esplicate che non si discostano dalle odierne, se bene riferite ad altri fatti e con soggetti diversi. Il Sig. Maurizio Riccardi si è reso quindi responsabile, all’epoca dei fatti, di aver commesso le contestate violazioni per aver determinato una situazione di conflitto di interessi e per aver consentito agli Agenti indicati in deferimento, di rappresentare le rispettive controparti nella medesima operazione economica, accettando altresì, attraverso tale condotta, che il compenso dell’Agente fosse corrisposto dalla Società Piacenza che si è sostituita al calciatore quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio Agente. - PETRUCCHI RICCARDO Il primo aspetto da verificare è focalizzato sull'intervento della eccepita prescrizione in merito al tempo della realizzazione delle contestazioni, in quanto il deferito è chiamato a rispondere per fatti avvenuti sino alla data del 15/04/10 (ultima tranche di pagamento del compenso), a nulla rilevando che la data di sottoscrizione del mandato con il Piacenza risalisse al 24/01/06. Ritiene quindi il TFN che nella specie non si sia verificata la prescrizione ex art. 25 CGS dell'epoca. Il termine quadriennale sancito all'interno della richiamata norma ("quarta stagione successiva"), spira infatti nella stagione sportiva 2013/2014, considerando quale annata calcistica a quo il 2009/2010. Nel computo temporale va poi valutata la interruzione susseguente alla apertura dell'inchiesta formalizzata dalla Procura Federale, ma l'incidenza del prescritto biennio previsto ex lege ("i termini di cui al comma 1 non possono essere in alcun caso prolungati oltre la metà"), comporta una estensione del termine prescrizionale sino alla stagione sportiva 2015/2016. In considerazione di quanto testé esposto, ritiene quindi il TFN-SD che nel caso di specie, la eccepita prescrizione non operi. Il Sig. Riccardo Petrucchi è chiamato a rispondere per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 4, comma 2, e 10, comma 1, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’ 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato nell’interesse del Piacenza a mezzo di conferimento di incarico avvenuto con scrittura privata intestata alla Società Pluriel Limited, anziché con incarico conferito all’agente con modulistica Federale, senza che venisse depositato alcun mandato presso la Commissione Agenti, per l’attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Francesco Lisi del 24.01.2006; violazione continuata fino al 15.04.2010 (ultima tranche di pagamento della fattura da parte del Piacenza). La violazione, nella misura contestata e documentata dalla Procura Federale, all’esame degli atti, si è compiuta nella sua interezza. Il Sig. Petrucchi svolse le sue mansioni professionali nell’interesse del Piacenza mediante il conferimento di incarico avvenuto con scrittura privata intestata alla Società Pluriel Limited, anziché con incarico conferito all’agente con modulistica Federale, senza che il mandato venisse depositato presso la Commissione Agenti. La prestazione svolta si riferiva all’attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Francesco Lisi del 24.01.2006, il cui compenso venne percepito dall’Agente sino al 15.04.2010, data questa che coincide con l’ultima tranche di pagamento della fattura, da parte del Piacenza. P.Q.M. il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 3.200,00 (Euro tremiladuecento/00) nei confronti del Sig. Luigi Riccio. infligge altresì le sanzioni che seguono: - al Sig. Maurizio Riccardi la inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti), più € 4.000,00 (Euro quattromila/00) di ammenda; - al Sig. Riccardo Petrucchi la sospensione di mesi 1 (uno). Proscioglie i Signori Marco Padalino e Dario Passoni per intervenuta prescrizione.
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(207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO PALADINO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Piacenza Spa), LUIGI RICCIO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Piacenza Spa), DARIO PASSONI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Piacenza Spa), MAURIZIO RICCARDI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Piacenza Spa), RICCARDO PETRUCCHI (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC) – (nota n. 10874/915 pf 14-15 SP/GT/vg del 08.04.2016).
Il deferimento"