COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 16/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 22.04.2016 a carico di : DALLERA Giampaolo, Presidente della ASD AURORA TRAVAGLIATO, per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 e dell’Art. 10, comma 2,CGS in relazione all’Art. 43, comma 2, del Regolamento della LND ed all’Art. 95, comma 6, NOIF per avere consentito lo svincolo del calciatore DELLA MONICA Fabio dall’Aurora Travagliato ed il conseguente trasferimento alla US GOVERNOLESE previo versamento della somma di Euro 1.000,00 a mezzo di assegno bancario intestato alla società e da quest’ultima incassato; ASD AURORA TRAVAGLIATO, a titolo di responsabilità diretta, ex Art.4, comma 1, CGS in relazione al comportamento addebitato al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 16/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 22.04.2016 a carico di : DALLERA Giampaolo, Presidente della ASD AURORA TRAVAGLIATO, per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 e dell'Art. 10, comma 2,CGS in relazione all'Art. 43, comma 2, del Regolamento della LND ed all'Art. 95, comma 6, NOIF per avere consentito lo svincolo del calciatore DELLA MONICA Fabio dall'Aurora Travagliato ed il conseguente trasferimento alla US GOVERNOLESE previo versamento della somma di Euro 1.000,00 a mezzo di assegno bancario intestato alla società e da quest'ultima incassato; ASD AURORA TRAVAGLIATO, a titolo di responsabilità diretta, ex Art.4, comma 1, CGS in relazione al comportamento addebitato al proprio Presidente. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, rilevato che il rappresentante della procura, in contraddittorio con i deferiti ha chiesto la condanna di DALLERA Giampaolo a mesi 6 di inibizione e della ASD FC AURORA TRAVAGLIATO alla sanzione dell'ammenda di Euro 1.000,00 e che i deferiti hanno chiesto di essere assolti e/o il minimo delle sanzioni in quanto la società ASD AURORA TRAVAGLIATO aveva incassato l'assegno di Euro 1.000,00 a titolo di elargizione del sig. DALLA MONICA per il settore giovanile. Osserva Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale risulta provata la violazione da parte dei deferiti dell' Art. 1 bis comma 1 e dell'Art. 10, comma 2,CGS in relazione all'Art. 43, comma 2, del Regolamento della LND ed all'Art. 95, comma 6, NOIF e dell'Art. 4, comma 1, CGS.Infatti, la dinamica temporale degli eventi, dazione di denaro e svincolo del calciatore, non può giustificare sotto il profilo probatorio quanto affermato dai deferiti. Anzi, fa propendere sotto il profilo di prova, a livello quantomeno indiziario, dei fatti contestati ai deferiti dalla Procura Federale nell'atto di deferimento. A fronte di ciò, risulta evidente la violazione da parte del deferito delle disposizioni indicate in epigrafe. Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale, COMMINA a DALLERA Giampaolo mesi 3 di inibizione; alla ASD FC AURORA TRAVAGLIATO la sanzione dell'ammenda di Euro 300,00. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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