COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°81 del 23/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 6 maggio 2016 Prot. N. 12469/609 a carico di : GIUSEPPE PAGANI, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Responsabile della Società ASD INSUBRIA CALCIO, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, e art. 43 comma 5 NOIF A.S.D. INSUBRIA CALCIO a titolo diretto ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione all’art. 43 comma 5 NOIF per responsabilità diretta in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°81 del 23/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 6 maggio 2016 Prot. N. 12469/609 a carico di : GIUSEPPE PAGANI, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Responsabile della Società ASD INSUBRIA CALCIO, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, e art. 43 comma 5 NOIF A.S.D. INSUBRIA CALCIO a titolo diretto ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione all'art. 43 comma 5 NOIF per responsabilità diretta in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente Il Tribunale Sportivo Federale Territoriale esperiti gli incombenti di rito, sentito il sig. Luciano Pozzolini, Presidente della A.S.D. INSUBRIA CALCIO in contraddittorio con il Rappresentante della Procura, preso atto che il rappresentante della Procura ed il deferito hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, nei seguenti termini A.S.D. INSUBRIA CALCIO ammenda di euro 300,00. Nessuno compare per il sig. GIUSEPPE PAGANI. Il Rappresentante della Procura ha chiesto la condanna del sig. Giuseppe Pagani a mesi due di inibizione OSSERVA il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti. Risulta infatti che la società ASD Insubria, in persona del Presidente, non ha effettivamente informato il CR Lombardia dell'accertata inidoneità alla pratica agonistica del calciatore Loreno Savastano. Per tale ragione non può quindi trovare applicazione il proscioglimento. Visto l'art. 23 CGS APPLICA alla A.S.D. INSUBRIA CALCIO ammenda di euro 300,00. COMMINA al sig. GIUSEPPE PAGANI due mesi di inibizione. Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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