COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della società A.S.D. FIANO PLUS avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 82 del 24.5.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara FIANO PLUS – FOOTBALL MAPPANO disputata in data 22.5.2016, Campionato di II Categoria – PLAY OFF

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della società A.S.D. FIANO PLUS avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 82 del 24.5.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara FIANO PLUS – FOOTBALL MAPPANO disputata in data 22.5.2016, Campionato di II Categoria – PLAY OFF Con ricorso inviato a mezzo e mail in data 31.5.2016 la Società FIANO PLUS si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 31.3.2017 i giocatori MONTEU SAULAT Igor e RINALDI Marco e per quattro gare il giocatore COLOMBATTO Marco e ne chiede la riduzione. La società ricorrente, pur ammettendo l'eccessiva foga nella protesta da parte dei propri giocatori, nega che si siano verificati gli episodi di violenza ai danni dell'arbitro descritti nel provvedimento del Giudice Sportivo, tant'è che non è intervenuta alcuna ambulanza né le conseguenze lesive risultano documentate da alcun certificato medico. Peraltro tutti i tesserati sopra indicati si sarebbero scusati per il proprio comportamento. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo, il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il referto arbitrale è molto preciso sia nel riferire della testata subita ad opera del MONTEU SAULAT, del calcio allo stomaco subito ad opera del RINALDI e del conseguente dolore patito, sia nel riportare le frasi offensive e minacciose pronunciate da ognuno dei calciatori sanzionati. L'entità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è stata contenuta rispetto alla gravità delle condotte poste in essere dal MONTEU SAULAT e dal RINALDI proprio perchè, le azioni aggressive, pur indubbiamente connotate da violenza, non hanno avuto conseguenze lesive apprezzabili. Quanto al COLOMBATTO, la sanzione inflitta appare congrua alla gravità ed alla reiterazione degli insulti e delle minacce pronunciate dopo gli atti violenti dei due compagni di squadra. Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello, RIGETTA il reclamo della società FIANO PLUS dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
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