COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 29/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori D’ONOFRIO Giuseppe, Presidente della società A.S.D. VIRTUS VERBANIA, del signor OTTONE Pier Giuseppe, Presidente della società A.C.D. BRIGA e delle società VIRTUS VERBANIA e BRIGA per rispondere il primo ed il secondo della violazione di cui all’art. 1 bis coma 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 34 comma 1 Reg. Settore Tecnico, nonché art. 38 commi 1 e 4 NOIF, le Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 29/06/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori D'ONOFRIO Giuseppe, Presidente della società A.S.D. VIRTUS VERBANIA, del signor OTTONE Pier Giuseppe, Presidente della società A.C.D. BRIGA e delle società VIRTUS VERBANIA e BRIGA per rispondere il primo ed il secondo della violazione di cui all'art. 1 bis coma 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 34 comma 1 Reg. Settore Tecnico, nonché art. 38 commi 1 e 4 NOIF, le Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. Con atto del 14.4.2016 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. D'ONOFRIO Giuseppe per avere, in qualità di Presidente della società VIRTUS VERBANIA, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, consentito o, comunque, non impedito al tecnico sig. MASSONI Daniele di svolgere attività dirigenziale, con la qualifica di Direttore Generale, a favore della VIRTUS VERBANIA, il tutto in assenza sia di alcun tesseramento con la società ed anche della necessaria sospensiva dal settore tecnico come previsto dalla normativa di riferimento; il sig. OTTONE Pier Giuseppe, per avere, in qualità di Presidente della società BRIGA, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, consentito o, comunque, non impedito che il tecnico sig. MASSONI Daniele svolgesse attività tecnica a favore della propria società in assenza di alcun tesseramento; le società VIRTUS VERBANIA e BRIGA per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva negli illeciti addebitati ai propri rispettivi Presidenti e al tecnico MASSONI Daniele. Il procedimento trae origine da una denuncia inviata in data 5.11.2015 alla Procura Federale da parte del sig. Franco Rossi delegato AIAC Gruppo Provinciale Novara e Vco in cui si segnalava che l'allenatore sig. MASSONI Daniele aveva, nel corso della presente stagione sportiva violato ripetutamente le norme federali, dapprima svolgendo l'attività di direttore generale per la società VIRTUS VERBANIA in assenza di tesseramento e senza chiedere la sospensione di cui all'art. 36 Reg. S.T., successivamente assumendo la guida della prima squadra della società BRIGA. Nel corso delle indagini veniva acquisita tutta la documentazione utile all'accertamento dei fatti. Nella seduta del 17.6.2016, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’avv. Maurizio Goria in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. OTTONE in proprio ed in rappresentanza della A.C.D. BRIGA; Presidente e Società assistiti e difesi dall'avv. Andrea Cavallaro. Restavano assenti il sig. D'ONOFRIO e la VIRTUS VERBANIA. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S ma nessun accordo si formalizzava in tal senso. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi tre di inibizione a carico rispettivamente del sig. D'ONOFRIO e del sig. OTTONE, ammenda per € 400,00 a carico della società BRIGA, ammenda per € 600,00 a carico della società VIRTUS VERBANIA. Il difensore della Società BRIGA documentava il tempestivo tesseramento del MASSONI esibendo regolare tesserino (di cui veniva acquisita copia) da cui si evince che il tesseramento era stato richiesto il 27.10.2015 ed era efficace fin dal 29.10.2015 e chiedeva che il Presidente e la Società suoi assistiti venissero dichiarati esenti da qualsiasi responsabilità. MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto riguarda il sig. OTTONE e la società BRIGA, la documentazione prodotta ha consentito di accertare che il MASSONI è stato tesserato in tempo utile per consentirne la regolare partecipazione come allenatore nelle gare del 29.10.2015 e 1.11.2015 in cui è stata documentata la presenza in tale veste e pertanto sia il Presidente che la Società deferita devono essere dichiarati esenti da ogni responsabilità. Per quanto concerne il sig. D'ONOFRIO, va osservato che la documentazione acquisita riporta l'inserimento del MASSONI (dimissionario) nell'organigramma della società VIRTUS VERBANIA datato 22.6.2016 con la qualifica di direttore generale e che sia lo svolgimento di tale attività sia la cessazione sono ampiamente provati dagli articoli di giornale in atti. Atteso che il Presidente deferito non si è presentato né ha inoltrato al Tribunale Federale alcuna spiegazione in ordine alla posizione del tecnico relativamente al tesseramento e alla verifica della richiesta da parte di quest'ultimo della sospensiva prevista dall'art. 36 Reg. S.T. per poter esercitare attività diverse dalla guida tecnica della squadra, ne deve essere dichiarata la piena responsabilità per le violazioni ascritte e la sanzione di mesi tre di inibizione richiesta dal Procuratore Federale appare congrua alla gravità dei fatti. Conseguentemente deve essere affermata la responsabilità diretta della società VIRTUS VERBANIA mentre deve essere esclusa quella oggettiva non risultando il MASSONI tesserato per detta società che, pertanto, va sanzionata in misura lievemente minore rispetto alle richieste. Alla luce delle suesposte ragioni appare equa la sanzione dell'ammenda per € 400,00 P. Q. M. Il Tribunale Federale, − dichiara il sig OTTONE Pier Giuseppe e la società A.C.D. BRIGA esenti da responsabilità in relazione agli addebiti in contestazione. 6 − dichiara il sig. D'ONOFRIO Giuseppe responsabile delle violazioni ascritte e per l'effetto infligge al medesimo la sanzione dell’inibizione per mesi tre; − dichiara la società A.S.D. VIRTUS VERBANIA direttamente responsabile per le violazioni ascritte al proprio Presidente e, per l'effetto, infligge alla medesima la sanzione dell’ammenda per € 400,00 (quattrocento 0).
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