COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 09 Giugno 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. FOOTBALL CARBONARA – A.S.D. CITTA DI MASSAFRA del 22 Maggio 2016. (Reclamo della A.S.D. CITTA DI MASSAFRA In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore D’ONOFRIO Tommaso (4 giornate) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 84 in data 26/5/2016 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 87 del 09 Giugno 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Gara: A.S.D. FOOTBALL CARBONARA – A.S.D. CITTA DI MASSAFRA del 22 Maggio 2016. (Reclamo della A.S.D. CITTA DI MASSAFRA In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore D’ONOFRIO Tommaso (4 giornate) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 84 in data 26/5/2016 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - ritenuto che il comportamento del calciatore D’ONOFRIO Tommaso, ancorché qualificabile quale condotta violenta verso un calciatore avversario, può essere adeguatamente punito con la squalifica per 3 giornate effettive di gara ai sensi dell’art. 19 n. 4 lettera B Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi a n. 3 giornate la squalifica al calciatore D’ONOFRIO Tommaso; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso;
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