COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 161 stagione sportiva 2015/2016 Gara Viareggio 2014 – Virtus Poggioletto (2-0) dell’01 maggio 2016. Campionato Giovanissimi Provinciali. In C.U. n. 46 del 04 maggio 2016 Delegazione Provinciale di Massa Carrara.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 161 stagione sportiva 2015/2016 Gara Viareggio 2014 – Virtus Poggioletto (2-0) dell’01 maggio 2016. Campionato Giovanissimi Provinciali. In C.U. n. 46 del 04 maggio 2016 Delegazione Provinciale di Massa Carrara. Reclama l’U.S.D. Virtus Poggioletto avverso la seguente sanzione inflitta al proprio calciatore Deluca Giuseppe dal Giudice Sportivo Territoriale per la Provincia di Massa Carrara: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE DELUCA GIUSEPPE (VIRTUS POGGIOLETTO) Per aver sputato in terra in segno di sdegno verso il D.G..”. La Società reclamante afferma che il giocatore avrebbe sputato a terra per liberarsi del sangue che si era accumulato in bocca a seguito della gomitata di un avversario ed all’uopo allega altresì certificazione medica, pertanto il gesto sanzionato non sarebbe stato rivolto contro il D.G. ma dettato soltanto dalla necessità sopradescritta. Per l’effetto chiede la revoca ovvero, in subordine, una riduzione della sanzione comminata. Richieste al D.G. osservazioni in merito all’episodio in questione, lo stesso conferma che il calciatore ha sputato in terra in segno di sdegno nei confronti dello stesso, precisando che il Deluca aveva effettivamente una, peraltro lievissima, perdita di sangue, tuttavia quest’ultima non era alla bocca, bensì appena sotto l’occhio. A parere del Collegio soprattutto quest’ultima considerazione particolarmente puntuale e precisa, deve essere ritenuta dirimente in ordine all’effettiva portata e valenza del gesto, mentre nessun rilievo può essere attribuito al certificato medico allegato. Ciò premesso, la condotta posta in essere dal Deluca risulta gravemente irriguardosa, in particolare questa Corte anche in passato non ha mancato evidenziare come lo sputo rappresenti uno degli atti tra i più deplorevoli che possano aver luogo nell’ambito di una manifestazione sportiva e ciò ancora di più in ragione della giovane età del calciatore. Quindi, alla luce delle risultanze degli atti ufficiali, la sanzione comminata dal G.S.T. appare congrua e proporzionata alla gravità dell’addebito contestato. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo confermando la sanzione già irrogata dal G.S.T. per la Provincia di Massa Carrara. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
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