COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 del 23/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale n. 23 / P – Deferimento della Procura Federale nei confroni di: -Flavioni Andrea, Dirigente, tesserato per la Società A.C. Sporting Cecina 1929, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art 12, c. 5, del C.G.S.; -della Società A.C. Sporting Cecina 1929, in applicazione di quanto disposto dall’art.4, c. 2, del C.G.S., sempre in relazione all’art.12 sopra indicato. La Società G.S.D. Rosignano, imputando la mancata assunzione di provvedimenti disciplinari all’assenza di qualsiasi segnalazione in merito sul rapporto trasmesso dalla terna arbitrale, denuncia al Presidente del C.R.T. l’aggressione subita da uno spettatore della gara G.S.D. Rosignano Sei Rose / A.C. Sporting Cecina 1929, disputata in data 30/08/2015, da parte del Dirigente Andrea Flaviani, tesserato per la Società Cecina.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 del 23/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale n. 23 / P – Deferimento della Procura Federale nei confroni di: -Flavioni Andrea, Dirigente, tesserato per la Società A.C. Sporting Cecina 1929, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art 12, c. 5, del C.G.S.; -della Società A.C. Sporting Cecina 1929, in applicazione di quanto disposto dall’art.4, c. 2, del C.G.S., sempre in relazione all’art.12 sopra indicato. La Società G.S.D. Rosignano, imputando la mancata assunzione di provvedimenti disciplinari all’assenza di qualsiasi segnalazione in merito sul rapporto trasmesso dalla terna arbitrale, denuncia al Presidente del C.R.T. l’aggressione subita da uno spettatore della gara G.S.D. Rosignano Sei Rose / A.C. Sporting Cecina 1929, disputata in data 30/08/2015, da parte del Dirigente Andrea Flaviani, tesserato per la Società Cecina. La segnalazione veniva trasmessa, per gli opportuni provvedimenti, alla Procura Federale che, acquisiti: gli atti di gara, la certificazione medica rilasciata alla persona aggredita., i provvedimenti assunti dall’Autorita di P.S., le deposizioni di quattro testi presenti ai fatti ed, infine, alcuni articoli pubblicati dagli Organi di stampa locali, ha deferito il Signor Andrea Flavioni e la Società per la quale il predetto, all’epoca dei fatti, era tesserato. In conseguenza della convocazione disposta per la discussione, il Collegio, accertata l’assenza di tutti i soggetti deferiti nonostante la ritualità delle convocazioni eseguite, dà la parola all’Avvocato Marco Stefanini. Sostituto, intervenuto in rappresentanza della Procura Federale, il quale afferma essere il deferimento assolutamente fondato stante la dichiarazione confessoria, resa dal Flavioni ad altro tesserato, di aver colpito il Di Rocca in reazione alle offese da questi ricevute. L’insieme delle dichiarazioni rese dai testi, l’accertamento dei fatti eseguito dalla Polizia di Stato e l’applicazione conseguente del D.A.S.P.O. determinano in modo puntuale la responsabilità del Dirigente Flavioni. Chiede pertanto irrogarsi a detto Dirigente la sanzione dell’inibizione per la durata di 18 (diciotto) mesi ed alla Società A.C. Sporting Cecina 1929, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C.G.S., la sanzione pecuniara dell’ammenda per l’ammontare di € 1,500,00 (millcinquecento). Poichè nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede, il Collegio riunito in Camera di consiglio così decide. La violazione contestata è assolutamente fondata come evidenziano le testimonianze acquisite, che solo in apparenza possono essere considerate discordanti, come sembra affermare la Procura. Appaiono, infatti, determinanti sia la decisa ammissione del Flavioni resa nell’immediatezza del fatto ai Carabinieri in servizio nell’impianto sportivo nel corso della gara, sia il fatto di avere detto tesserato dichiarato al teste Gazzarri “...di essere molto dispiaciuto per il gesto da lui commesso”. Altra conferma, indiretta questa, della responsabilità del Dirigente la si rinviene nella dichiarazione resa a difesa (in sede di c.c.i.) dal Presidente dell’A.C.Sporting Cecina 1929, peraltro difensore in questa sede del Flavioni, con l’affermare che “ Andrea è stato povocato, ha reagito con un pugno al volto dell’autore.......”. Costituisce “ius receptum” degli Organi della Disciplina Sportiva il non ritenere, anche perchè normativamente non previsto, le provocazioni ricevute quali attenuanti o, addirittura, esimenti. Sotto tale aspetto appare, agli effetti del presente procedimento disciplinare sportivo, assolutamente irrilevante la documentazione medica circa i danni subiti dal Dirigente incolpato dal genitore del Di Rocca perchè tale evento, sempre per diretta ammissione del deferito, si è verificato dopo che il Flavioni ha sferrato il pugno. Non risulta, peraltro, al momento attuale, che il Di Rocca senior, tesserato F.I.G.C., sia stato oggetto di procedimento disciplinare sportivo per il motivo sopra esposto. Un ulteriore rafforzamento della responsabilità del Flavioni proviene dall’applicazione del D.A.S.P.O., per la durata di un anno, da parte della Questura di Livorno. All’accertata responsabilità del Dirigente consegue la responsabilità in via oggettiva della Società in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del C.G.S.. Il deferimento è quindi da accogliere così come la richiesta di applicazione delle sanzioni formulata dal rappresentante dell’Ufficio requirente che il Collegio ritene del tutto congrue in ordine alle violazioni contestate ed accertate. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana, in accoglimento del proposto deferimento, infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: -al Dirigente Flavioni Andrea, l’inibizione per mesi 18 (diciotto) con la precisazione che ove detto Dirigente, che risulta ad oggi dimissionario dalla carica di consigliere della Società Cecina, non sia tesserato, la sanzione decorrerà dal momento della concessione di un nuovo eventuale tesseramento in ambito federale. -Alla Società A.C. Sporting Cecina 1929, in applicazione del principio di responsabilità oggettiva prevista dall’art.4, c.2, del C.G.S., la sanzione pecuniaria dell’ammenda per € 1.500,00 (millecinquecento).
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