COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 del 23/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 25 / P / – Deferimento della Procura Federale a carico dei Calciatori: – Alberti Luca, – Bernardi Davide, – Bresciani Massimo, tutti tesserati per l’A.S.D. Barga, ai quali viene imputata la violazione degli artt. 1 bis, c. 1, e 15 del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’art. 30 dello Statuto Federale.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 del 23/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 25 / P / - Deferimento della Procura Federale a carico dei Calciatori: - Alberti Luca, - Bernardi Davide, - Bresciani Massimo, tutti tesserati per l’A.S.D. Barga, ai quali viene imputata la violazione degli artt. 1 bis, c. 1, e 15 del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’art. 30 dello Statuto Federale. Una denuncia-esposto, redatta dal legale di fiducia del Presidente dell’A.S.D. Barga ed indirizzata ai massimi Organi Federali perveniva, tramite il C.R.T., alla Procura Federale. Con detto atto veniva segnalata la violazione dell’art. 30 dello Statuto Federale, in relazione all’art. 15 del C.G.S., che sarebbe stata compiuta dai calciatori Alberti Luca, Bernardi Davide e Bresciani Massimo, tutti tesserati nel corso della stagione sportiva 2013/2014 per la Società Barga impegnata nella disputa del Campionato regionale di II categoria, per il recupero di somme pattuite. Venivano a tal fine indicati gli estremi identificativi dei singoli procedimenti instaurati innanzi il Giudice di Pace di Lucca, causa della contestazione. La Procura Federale, nell’ambito dell’istruttoria compiuta, ha ritenuto dover disporre il deferimento in esame precisando la posizione federale di ciascuno dei Calciatori deferiti nel corso della stagione 2013/2014, ovvero: Alberti Luca, è stato tesserato per l’A,S,D. Barga nelle stagioni 2013/2014 – 2014/2015; Bernardi Davide, non è mai stato tesserato per l’A.S.D. Barga ed oggi risulta tesserato per l’A.S.D. Folgor Marlia; Bresciani Massimo, è stato tesserato nella stagione 2013/2014 per l’A.S.D. Barga. Accertata l’avvenuta notifica agli interessati della comunicazione della cessazione delle indagini e dell’atto di incolpazione agli interessati, questo Tribunale ha disposto, mediante convocazione, che la discussione avvenga nella data odierna. Nessuno dei Calciatori deferiti è presente nonostante la rituale convocazione effettuata. Si rileva a tal fine che per quanto riguarda i Calciatori Bernardi Davide e Bresciani Bresciani Massimo, il legale dagli stessi congiuntamente nominato ha, in data 10 u.s., inviato a mezzo e-mail memoria a difesa, comunicando nel contempo che essi non sarebbero stati né presenti né rappresentati al dibattimento. Detta memoria risulta parzialmente diversa nella sostanza, a quella inviata alla Procura Federale a seguito della notifica della c.c.i.. La Procura Federale è presente nella persona dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, il quale chiede la conferma del deferimento in quanto basato su un preciso disposto normativo, quello indicato dall’art. 30 dello Statuto federale, correlato con l’art. 15 del C.G.S., costantemente applicato da tutti gli Organi della Disciplina Sportiva,. Si riporta in proposito ad una specifica sentenza interpretativa emessa dalla Corte di Giustizia Federale. Afferma che, in punto di fatto, le violazioni commesse risultano, nella loro essenza, dagli atti depositati presso il giudice di Pace di Lucca. Conclude chiedendo l’applicazione delle sanzioni che, determinate in egual misura stante l’identità dei comportamenti tenuti dai tesserati, così quantifica: a ciascuno dei Calciatori Alberti Luca, Bernardi Davide, Bresciani Massimo, la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei), oltre la sanzione pecuniaria dell’ammenda che indica in € 500,00 (cinquecento). .In assenza di ulteriori proposizioni difensive il Collegio decide. La violazione contestata impone doversi ricordare in via preliminare che l’attività dei tesserati della F.I.G.C è regolata, sulla base di quanto stabilito dal C.O.N.I. con il proprio Codice, dalle norme riportate dallo Statuto federale, dai Regolamenti di Settore ed, infine, per quanto riguarda l’aspetto disciplinare dal Codice di Giustizia Sportiva. L’articolo 30 dello Statuto, norma di carattere generale alla quale tutti i tesserati debbono attenersi, obbliga questi ad osservare tutte le norme in esso contenute ed anche ogni altra norma federale, venendo in ciò ad essere legittimato da una legge dello Stato che, riconosce alle Federazioni Sportive piena autonomia in materia disciplinare, allorché afferma all’art.1 del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito con la L. 280/2003 che: "1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. 2. I rapporti tra gli ordinamenti di cui al comma 1 sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.” La ratio della disposizione è volta ad evitare che le decisioni federali possano entrare in collisione con le norme statuali allorché un fatto sia assoggettabile sia alla giustizia sportiva che a quella ordinaria. L’intento è quindi quello di evitare un contrasto di decisioni che non può e non deve essere determinato dall’azione di un singolo tesserato senza che la federazione, informata del fatto, abbia ritenuto, o meno, lo stesso pregiudizievole per sé stessa o per i propri tesserati e/o affiliati. La normativa in esame ha dato luogo ad una serie di vertenze, anche nell’ambito del previgente Statuto, in conseguenza delle quali l’allora Corte Federale, interpretando la norma relativa, ha affermato che” tutte le volte che non esiste il pericolo di un attentato alla esistenza e sovranità della Federazione non può sussistere alcun divieto di ricorrere alla giustizia ordinaria….” (C.U. n. 5 - 1995/1996 C.F.). Fatta questa enunciazione di principio la Corte conclude il parere interpretativo precisando che. ”…la violazione dell’art. 24 (oggi art. 30, in vigore dall’agosto 2007 che ha redatto il disposto in maniera più articolata, lasciandolo però intatto nella sostanza, attraverso le stesure degli anni 1982,1994,1999,2007,2014, n.d.r.) può configurarsi solo se nella specifica materia fattuale sia intervenuto un provvedimento generale o una decisione particolare della Federazione. Nei casi in cui tali atti siano stati omessi, non può ipotizzarsi violazione del predetto art. 24”. Né il principio è oggi mutato, stante la interpretazione che della norma in esame è stata data di recente (stagione 2012/2013) dalla Corte di Giustizia Federale che, con la sentenza pubblicata con il C.U. n. 118/2012, ha affermato il principio in base al quale è necessario accertare se il comportamento tenuto dal tesserato (o affiliato) sia idoneo a ledere il principio di sovranità giurisdizionale interna che egli assume nel momento dell’ingresso nell’ordinamento federale – affermato proprio dall’art. 30 in esame – così specificamente concludendo: “ogni qualvolta nei casi di vertenze di carattere tecnico, disciplinare o economico comunque riconducibili a rapporti interni all’attività federale, l’apparato giudiziario della F.I.G.C. non sia in grado, per carenza di adeguate normative o per mancanza di organi competenti di spiegare un intervento diretto, nessun contrasto è configurabile fra ordinamento federale ed ordinamento statale che, nelle ipotesi suindicate, svolge una funzione non concorrente, ma complementare e suppletiva.” Tale fondamentale principio è stato fin oggi osservato da tutti gli Organi della Giustizia Sportiva di ogni ordine e grado i quali hanno comunque concluso che l’autorizzazione, e quindi la richiesta, non sono necessarie allorché l’A.G.O. ordinaria intervenga d’ufficio per propria specifica competenza. Questa premessa di carattere normativo-federale, che inquadra gli esatti termini della portata dell’art. 30 dello Statuto, altrimenti più conosciuto come “clausola compromissoria”, conduce a rilevare che al tesserato o all’affiliato, non è vietato di adire l’A.G.O. ma esso deve chiedere la preventiva autorizzazione federale per agire, dovendosi in ogni caso osservare che la mancata richiesta, ed ancor più l’inosservanza dell’eventuale diniego ad essa, non impediscono al tesserato (o affiliato) l’esercizio del proprio diritto, comportando uno di tali inadempimenti unicamente la sottoposizione del soggetto federato ad un procedimento disciplinare tra quelli previsti dall’art. 15 del C.G.S.. Da quanto fin qui detto appare di tutta evidenza che la richiesta di autorizzazione deve essere formulata tutte le volte in cui ci si trovi di fronte a questioni sorte tra soggetti federati nell’ambito strettamente inerente l’attività sportiva. Ciò a prescindere dalla fondatezza o meno del merito e del contenuto dell’azione intrapresa a difesa. L’affermazione di tale principio, pacificamente riconosciuto nell’ ambito della Disciplina Sportiva, pone nel nulla le giustificazioni che i Calciatori Bernardi e Bresciani apportano in questa sede, a propria difesa, con l’affermare che l’aver adito l’A.G.O. senza la previa richiesta, agli Organi Federali dell’autorizzazione è conseguenza del fatto che nell’ambito dei Campionati Regionali o Provinciali non è previsto il ricorso alla Commissione Accordi Economici riguardando, la tutela così disposta, solo i tesserati dei Campionati Nazionali Dilettanti. Né il richiamo ad una serie di decisioni che la difesa, ritenendole attinenti al caso, formula a sostegno della propria tesi dovendosi assumere con riferimento a ciascuna di esse che: - doc. n.1, C.U. n. 105 stagione 2011/2012, premesso che detto comunicato reca, con specifico riferimento all’applicazione dell’art. 30 dello Statuto Federale, la controversia Abbate/Legnano s.r.l. e non quella indicata come Mitra / Valdera, si osserva che la questione è relativa a domande cautelari che, per loro stessa natura, non sono di competenza degli Organi della G.S; - doc. n. 2, non si riferisce ad un provvedimento disciplinare direttamente connesso con l’attività sportiva vertendosi su un inadempimento di natura contrattuale relativa alla comproprietà di un calciatore. La decisione – emessa nel corso della stagione 2003/2004 – appare comunque non in linea con il contenuto delle recenti decisioni della Corte di Giustizia Federale sopra riportate; - doc, n. 3, si tratta di una atto di citazione in risposta ad un precetto notificato a calciatore dalla Società di appartenenza che, in quanto tale, non necessita alcuna autorizzazione da parte del citato che semplicemente si oppone all’azione subita. L’autorizzazione, piuttosto, avrebbe dovuto essere richiesta dalla Società attrice; - doc. n. 4, è riferito ad un contratto di cessione di immagine da parte di calciatore (di natura atipica quindi) ovvero di sfruttamento di un bene giuridico diverso dalla prevista prestazione sportiva e pertanto rientrante nel disposto dell’art. 94, lettera a, delle N.O.I.F.; - doc. n.5, la decisione della C.R.T. del Lazio proscioglie il calciatore interessato per l’impossibilità di poter decidere essendo stata investita dell’esame di un fatto diverso da quello emerso nell’istruttoria dibattimentale, tanto da dover decidere di rinviare gli atti alla Procura Federale per un nuovo e diverso deferimento del calciatore in questione. Il deferimento appare quindi fondato e da accogliere. Inoltre la disamina degli atti posti a base del deferimento induce il Collegio ad un’ulteriore riflessione. Nella memoria inviata dai Calciatori Bernardi e Bresciani alla Procura Federale in data 15 aprile 2016, si definisce il corrispettivo pattuito con il Bernardi non come “un corrispettivo economico per il calciatore, bensì solamente un ristoro delle spese sostenute dal calciatore per l’esercizio dell’attività sportiva….”, laddove nella memoria fatta pervenire a questo Tribunale tale indicazione viene sostituita da “accordi economici”, ed anche “ritocco all’ingaggio” (Bernardi) ed ancora “… deduceva di essersi accordato per €……”.(Bresciani) Ritengono di conseguenza detti deferiti che tali accordi non necessitino di alcuna richiesta di autorizzazione citando a tal fine quanto disposto dall’art. 94 ai commi 1 e 2. Osserva questo Tribunale che, esaminate le cifre pattuite tra i calciatori deferiti e la società, nella specie non si possa parlare di un semplice rimborso specie dato che queste, considerata la distanza chilometrica esistente per ciascun calciatore tra la residenza e la sede sociale, debbono essere riferite al semplice importo della trasferta con esclusione di vitto ed alloggio, quanto di un vero e proprio compenso che, per ciò stesso, è - per i calciatori delle Categorie I e II della L.N.D. - vietato dal comma 1 dell’art. 94 ter. Tale norma, infatti, esclude che tra calciatori e società del settore intercorra un rapporto di lavoro autonomo o subordinato per cui ritiene necessario un accertamento in ordine alla eventuale violazione delle N.O.I.F.. P.Q.M. accolto il deferimento, il T.F.T. della Toscana accertata la congruità delle sanzioni richiesta dalla Procura Federale nella misura del minimo edittale, infligge, a ciascuno dei Calciatori: - Alberti Luca, - Bernardi Davide, - Bresciani Massimo, la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei) oltre la sanzione pecuniaria dell’ammenda che determina in € 500,00 (cinquecento). Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui alla parte motiva.
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