COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 409 TFT 40 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 82/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. VINCENZO MANNINO (Dirigente accompagnatore ufficiale A.S.D. Citta’ di Maletto); A.S.D. CITTA’ DI MALETTO Stagione sportiva 2014 / 2015 – 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 409 TFT 40 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 82/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. VINCENZO MANNINO (Dirigente accompagnatore ufficiale A.S.D. Citta’ di Maletto); A.S.D. CITTA’ DI MALETTO Stagione sportiva 2014 / 2015 – 1^ Categoria La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11177/57 pf15-16 SS/pp del 14 aprile 2016, il sig. Vincenzo Mannino, quale Dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Colomba Bianca, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento agli artt. 38 comma 1, e 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte delle gare Città di Acicatena/Città di Maletto del 29/03/2016 e Real Trecastagni/Città di Maletto del 12/04/2015, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Gianluca Bisicchia, non regolarmente tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Citta’ di Maletto, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Dirigente, avendo la Società proposto istanza di patteggiamento ex art. 32 bis C.G.S. e, benchè accolta, non avendone dato esecuzione nei termini di rito. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Vincenzo Mannino; Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Città di Maletto. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 2 gare del Campionato regionale di 1^ categoria sopra indicate, disputate dalla A.S.D. Citta’ di Maletto nelle date del 29/03/2015 e 12/04/2015, nelle distinte di gara il sig. Vincenzo Mannino ha indicato quale allenatore il nominativo del tecnico sig. Gianluca Bisicchia (iscritto nell’albo S.T. cod. n° 108.617), non tesserato. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il soggetto deferito omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi due di inibizione a carico del sig. Vincenzo Mannino; Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Città di Maletto. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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