COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 409 TFT 40 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 84/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SALVATORE MUNAFO’ (Consigliere F.C.D. Fondachelli); Sig. SEBASTIANO RECUPERO (Calciatore – capitano della F.C.D. Fondachelli); F.C.D. FONDACHELLI Stagione sportiva 2014 / 2015 – 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 409 TFT 40 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 84/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SALVATORE MUNAFO’ (Consigliere F.C.D. Fondachelli); Sig. SEBASTIANO RECUPERO (Calciatore – capitano della F.C.D. Fondachelli); F.C.D. FONDACHELLI Stagione sportiva 2014 / 2015 – 2^ Categoria La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11318/208 pf15-16 SS/pp del 18 aprile 2016, i sigg. Salvatore Munafò, consigliere dirigente accompagnatore e Sebastiano Recupero, calciatore – capitano, della F.C.D. Fondachelli, entrambi per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento agli artt. 38 comma 1, e 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere in occasione delle gare del 14/03/2015 e 28/03/2015 disputate contro Nuova Azzurra e Duilia e del 22/03/2015 disputata contro Aluntina rispettivamente sottoscritto le distinte di gara, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Antonino Gentile, non regolarmente tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la F.C.D. Fondachelli, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi due di inibizione a carico del sig. Salvatore Munafò; Una gara di squalifica a carico del sig. Sebastiano Recupero; Ammenda di € 400,00 a carico della F.C.D. Fondachelli. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di 2^ categoria sopra indicate, nelle distinte di gara è stato indicato quale allenatore il nominativo del tecnico sig. Antonino Gentile (iscritto nell’albo S.T. cod. n° 103.537), non tesserato. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo i soggetti deferiti omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi uno di inibizione a carico del sig. Salvatore Munafò; Una gara di squalifica a carico del sig. Sebastiano Recupero; Ammenda di € 300,00 a carico della F.C.D. Fondachelli. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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