COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 409 TFT 40 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 85/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ALBERTO IMPELLIZZERI (Presidente A.S.D. Akron Savoca); Sig. ONOFRIO UCCHINO (Vice Presidente della A.S.D. Akron Savoca); A.S.D. AKRON SAVOCA Stagione sportiva 2014 / 2015 – 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 409 TFT 40 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 85/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ALBERTO IMPELLIZZERI (Presidente A.S.D. Akron Savoca); Sig. ONOFRIO UCCHINO (Vice Presidente della A.S.D. Akron Savoca); A.S.D. AKRON SAVOCA Stagione sportiva 2014 / 2015 – 2^ Categoria La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11221/79 pf15-16 SS/pp del 15 aprile 2016, i sigg. Alberto Impellizzeri, quale Presidente e Onofrio Ucchino, quale Vice Presidente, della A.S.D. Akron Savoca, entrambi per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento agli artt. 38 comma 1, e 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere in occasione delle gare del 08/03/2015 e del 14/03/2015 disputate contro Inter G.E. e Savoca, rispettivamente sottoscritto le distinte di gara, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Sebastiano Perrone, non regolarmente tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Akron Savoca, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed al proprio tesserato. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi tre di inibizione a carico del sig. Alberto Impellizzeri; Mesi due di inibizione a carico del sig. Onofrio Ucchino; Ammenda di € 500,00 a carico della A.S.D Akron Savoca. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di 2^ categoria sopra indicate, nelle distinte di gara è stato indicato quale allenatore il nominativo del tecnico sig. Sebastiano Perrone (iscritto nell’albo S.T. cod. n° 108.301), non tesserato. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo i soggetti deferiti omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità diretta ed oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi due di inibizione a carico del sigg. Alberto Impellizzeri, presidente all’epoca dei fatti; mesi uno di inibizione a carico del sig. Onofrio Ucchino; Ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. Akron Savoca. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S
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