COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 427 TFT 43 DEL 28 GIUGNO 20 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 103/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ANTONINO MOLLICA (Presidente dell’A.S.D. S. Domenica Vittoria); Sig. RICCARDO PARATORE (Socio – dirigente accompagnatore ufficiale dell’A.S.D. S. Domenica Vittoria); Sig. GIUSEPPE GRANATA (Calciatore – capitano dell’A.S.D. S. Domenica Vittoria); Sig. SEBASTIANO MANULI (Non socio – dirigente accompagnatore ufficiale dell’A.S.D. S. Domenica Vittoria); A.S.D. S. DOMENICA VITTORIA. Stagione sportiva 2014 / 2015 – Campionato di 2^ categoria.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 427 TFT 43 DEL 28 GIUGNO 20 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 103/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ANTONINO MOLLICA (Presidente dell’A.S.D. S. Domenica Vittoria); Sig. RICCARDO PARATORE (Socio - dirigente accompagnatore ufficiale dell’A.S.D. S. Domenica Vittoria); Sig. GIUSEPPE GRANATA (Calciatore – capitano dell’A.S.D. S. Domenica Vittoria); Sig. SEBASTIANO MANULI (Non socio - dirigente accompagnatore ufficiale dell’A.S.D. S. Domenica Vittoria); A.S.D. S. DOMENICA VITTORIA. Stagione sportiva 2014 / 2015 – Campionato di 2^ categoria. La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11567/83 pf15-16 SS/pp del 21 aprile 2016, il sig. Antonino Mollica, quale Presidente della A.S.D. S. Domenica Vittoria, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere svolto l’attività di allenatore della S. Domenica Vittoria (identificato con tessera di riconoscimento n° 60.892) pur non essendo tesserato per la predetta Società all’epoca dello svolgimento delle gare Città di Pedara / S. Domenica Vittoria del 14/03/2015, S. Domenica Vittoria / Aci San Filippo del 21/03/2015, Tremestieri / S. Domenica Vittoria del 28/03/2015 e S. Domenica Vittoria / Viola 2010 del 25/03/2015. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito: il sig. Riccardo Paratore, Socio e quale Dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. S. Domenica Vittoria, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento agli artt. 38, comma 1 e 61 comma 1, delle N.O.I.F., avendo sottoscritto in occasione delle suddette gare di campionato del 14/03/2015 e del 21/03/2015 le distinte di gioco, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Antonino Mollica, non regolarmente tesserato per la specifica qualità; il sig. Giuseppe Granata, calciatore – capitano e dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. S. Domenica Vittoria, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento agli artt. 38, comma 1 e 61 comma 1, delle N.O.I.F., avendo sottoscritto in occasione della suddetta gara di campionato del 28/03/2015 la distinta di gioco, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Antonino Mollica, non regolarmente tesserato per la specifica funzione; il sig. Sebastiano Manuli, non Socio ma comunque riconducibile alla A.S.D. S. Domenica Vittoria, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento agli artt. 38, comma 1 e 61 comma 1, delle N.O.I.F., avendo sottoscritto la distinta di gioco quale dirigente accompagnatore ufficiale in occasione della suddetta gara di campionato del 25/03/2015, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Antonino Mollica, non regolarmente tesserato per la specifica funzione; la A.S.D. S. Domenica Vittoria, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri Presidente, tesserati e non socio. Il sig. Antonino Mollica ha fatto pervenire alla Procura Federale memoria difensiva a mezzo della quale, qui in sintesi, evidenziando il carattere sociale dell’attività sportiva svolta con grande abnegazione, ha chiesto l’archiviazione del procedimento avendo nelle more regolarizzato la tassa di iscrizione al Settore Tecnico. Di contro, le altre parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa. Preliminarmente il Presidente del Tribunale Federale Territoriale, preso atto della mancata notifica dell’avviso di convocazione per la presente udienza ai sigg. Antonino Mollica, Giuseppe Granata e Sebastiano Manuli, previa abbreviazione dei termini, dispone lo stralcio del procedimento a loro carico con rinvio all’udienza del 12/07/2016 ore 15.00 Nessuno si è invece presentato all’udienza dibattimentale per la Società deferita e il sig. Riccardo Paratore, sebbene regolarmente convocati. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi tre di inibizione a carico del sig. Riccardo Paratore; Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. S. Domenica Vittoria. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 2 gare del Campionato regionale di 2^ categoria girone “G” disputate dalla A.S.D. S. Domenica Vittoria nelle date del 14/03/2015 e 21/03/2015, rispettivamente contro Città di Pedara e Aci San Filippo, nelle distinte di gara è stato inserito quale allenatore il nominativo del sig. Antonino Mollica (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 60.892) senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato nella specifica funzione, pur nella qualità di Presidente della medesima Società (art. 36 1° comma, 2° cpv. del Regolamento del Settore Tecnico) Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il soggetto qui deferito e per il quale è processo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, la responsabilità oggettiva della Società A.S.D. S. Domenica Vittoria, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, nei limiti indicati in dispositivo, avuto riguardo anche alle considerazioni difensive ritualmente espresse. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale: Dispone stralciarsi con rinvio al 12/07/2016 ore 15.00 il procedimento a carico dei sigg. Antonino Mollica, Giuseppe Granata e Sebastiano Manuli, demandando alla Segreteria di procedere alle rituali convocazioni. Dispone altresì applicarsi le seguenti sanzioni: Mesi uno di inibizione a carico del sig. Riccardo Paratore; Ammenda di € 150,00 a carico della A.S.D. S. Domenica Vittoria. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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