LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 368 del 13.06.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro VINCI/U.S.D.NOVESE S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 368 del 13.06.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
7)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro VINCI/U.S.D.NOVESE S.r.l.
Con reclamo datato 21.04.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Usd Novese srl, il sig. Alessandro VINCI chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.2.132,77 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in data 01.09.2014. La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti. La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l’ammontare delta somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la USD Novese S.r.l.. al pagamento in favore del sig. Alessandro VINCI della somma di €2.132,77.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.