LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 368 del 13.06.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12)RICORSO DEL CALCIATORE Federico SORATO/ASTI CALCIO F.C. S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 368 del 13.06.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
12)RICORSO DEL CALCIATORE Federico SORATO/ASTI CALCIO F.C. S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/04/2016 il sig.Federico SORATO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASTI CALCIO F.C. S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.350,00,maturata fino al mese di Gennaio 2015, in quanto poi trasferito ad altra compagine sportiva. La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia I'ammontare delta somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ASTI CALCIO F.C. S.r.l.. al pagamento in favore del sig. Federico SORATO delta somma di €.1.350,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.