LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 382 del 28.06.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Michele CHELO/A.S.D.SELARGIUS CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 382 del 28.06.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
1)RICORSO DEL CALCIATORE Michele CHELO/A.S.D.SELARGIUS CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/03/2016 il sig. Michele CHELO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. SELARGIUS CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.5.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.200,00.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D. SELARGIUS CALCIO al pagamento in favore del sig. Michele CHELO della somma di €.2.200,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinate alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sardegna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copie della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 della N.O.I.F.