LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 382 del 28.06.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro MANES/A.D.VOLUNTAS CALCIO SPOLETO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 382 del 28.06.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
9)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro MANES/A.D.VOLUNTAS CALCIO SPOLETO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R.in data 4/04/2016 il sig. Alessandro MANES si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.VOLUNTAS CALCIO SPOLETO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16 Richiedeva la condanna della Società al pagamento della comma di €.1.821,42 maturata e non percepita fino al mese di Dicembre 2015, in quanto poi trasferito ad altra Società. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.D. OLUNTAS CALCIO SPOLETO al pagamento in favore del sig. Alessandro MANES della somma di €.1.821,42 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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