LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 382 del 28.06.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15)RICORSO DEL CALCIATORE Nicolas ZANE/A.C.DELLA CALCIO ROVIGO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 382 del 28.06.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
15)RICORSO DEL CALCIATORE Nicolas ZANE/A.C.DELLA CALCIO ROVIGO S.r.l.
Con ricorso notificato il 4/5/2016 Nicolas ZANE esponeva di aver sottoscritto, per la stagione sportiva 2015/2016, un accordo economico con A.C. DELLA CALCIO ROVIGO S.r.l. un Accordo Economico per un importo di € 25.800,00. Precisava che le prestazioni sportive sono state svolte dal 15/07/2015 fino al 2/01/2016 allorquando si trasferiva presso altro club professionistico. L'esponente dichiarava di aver maturato per il periodo sopraindicato, detratto I'importo corrisposto pars ad € 11.200,00, un restante importo pars ad € 3.567,67. La Società A.C. DELLA CALCIO ROVIGO S.r.l. ritualmente costituita riconosceva il periodo dell'attività lavorativa ma asseriva che l'importo pari ad € 11.200,00 sia sufficiente a saldare le prestazioni sportive. Il giocatore in data 15/06/2016 tramite il proprio legale,faceva pervenire le controdeduzioni, motivando che la differenza era dovuta al tipo di calcolo ed alle ritenute irpef dovute per legge. La tesi sostenuta di conteggiare il compenso dovuto al calciatore al netto delle ritenute fiscali, e smentita dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel calcolo del credito spettante al lavoratore che agisca contro l’azienda per stipendi non pagati, il giudice deve liquidare gli importi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali ove dovute. Il conteggio effettuato dalla Commissione sulla base dei dati raccolti, determina una differenza a favore del ricorrente, pari a €.1.700,00. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accerta, per le causali di cui in motivazione, che Nicolas ZANE e creditore dell'importo di € 1.700,00 nei confronti della A.C. DELLA CALCIO ROVIGO S.r.l. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.
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