COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 184 del 18/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. FUTSAL PESARO CALCIO 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JESI CALCIO A 5/FUTSAL PESARO CALCIO 5 DEL 7.5.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 180 dell’11.5.2016)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 184 del 18/05/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. FUTSAL PESARO CALCIO 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JESI CALCIO A 5/FUTSAL PESARO CALCIO 5 DEL 7.5.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 180 dell’11.5.2016)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava le seguenti sanzioni:
- alla reclamante, la perdita della gara per 6 a 0;
- al calciatore Marusic Denis, la squalifica per un’ulteriore giornata di gara;
- al dirigente Pianosi Fabrizio, l’inibizione fino al 25 maggio 2016.
Avverso tale delibera ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Futsal Pesaro Calcio 5, la quale, deducendo l’inammissibilità del gravame di controparte in primo grado per difetto di contraddittorio, ne ha chiesto l’annullamento.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti del procedimento;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
rilevato che del reclamo in prima istanza - proposto dall’A.S.D. Jesi Calcio a 5 al Giudice sportivo - non risulta essere stata inviata copia alla controparte, odierna reclamante;
ritenuta, pertanto, l’inammissibilità del gravame in prima istanza per difetto di contraddittorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del Codice di giustizia sportiva ed alle disposizioni di cui al Com. Uff. nr. 217/A della FIGC in data 14 dicembre 2015, allegato dal Comitato Regionale Marche al Com. Uff. nr. 92 del 18 dicembre 2015;
visto l’art. 36, comma 4, Cgs;
P.Q.M.
in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Pesaro Calcio 5, annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1 a 4 conseguito in campo nella suindicata gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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