COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 184 del 18/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. AUDAX CALCIO PIOBBICO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CONERO DRIBBLING CALCIO/AUDAX CALCIO PIOBBICO DEL 30.4.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 177 del 4.5.2016)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 184 del 18/05/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. AUDAX CALCIO PIOBBICO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CONERO DRIBBLING CALCIO/AUDAX CALCIO PIOBBICO DEL 30.4.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 177 del 4.5.2016)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche applicava al calciatore REBESCINI Davide, asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria e, dopo essere stato per questo espulso, nei confronti di un assistente arbitrale.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Audax Calcio Piobbico chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a dare all’avversario - che lo aveva provocato irridendolo e schiaffeggiandolo - uno spintone, colpendolo così inavvertitamente con una manata al volto; avrebbe poi insultato l’assistente arbitrale che, a suo dire, avrebbe valutato - segnalandolo all’arbitro - con eccessiva severità l’accaduto, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto calciatore.
Alla richiesta audizione la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
ascoltata la reclamante;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
ritenuto il calciatore sanzionato responsabile di offese all’assistente arbitrale, accompagnate da espressioni blasfeme, nonché di condotta violenta ai danni di un avversario, con le caratteristiche della pericolosità e dell’astratta lesività dell’integrità fisica del destinatario, essendo stato quest’ultimo, a gioco fermo, attinto con una testata al volto;
ritenuta l’esattezza della decisione impugnata, la quale pertanto merita integrale conferma, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione complessiva, determinata, all’evidenza, previo riconoscimento al tesserato delle attenuanti qui invocate dalla reclamante;
P.Q.M.
respinge il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Audax Calcio Piobbico e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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