COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 08/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. GIOVANE ANCONA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA GIOVANE ANCONA CALCIO/GIOVANEURBANIA DEL 21.5.2016 11° TORNEO NAZIONALE “CITTA’ DI ACQUALAGNA” – 9° MEMORIAL “OVIDIO LUCCIARINI” CAT. GIOVANISSIMI (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 189 del 1.6.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 08/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. GIOVANE ANCONA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA GIOVANE ANCONA CALCIO/GIOVANEURBANIA DEL 21.5.2016 11° TORNEO NAZIONALE “CITTA’ DI ACQUALAGNA” – 9° MEMORIAL “OVIDIO LUCCIARINI” CAT. GIOVANISSIMI (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 189 del 1.6.2016) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al sig. FRULLA Fiorenzo, asseritamente dirigente della reclamante, nell’occasione accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione fino al 31 marzo 2017 per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti degli ufficiali di gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Giovane Ancona Calcio chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta al proprio dirigente, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare avverso alcune decisioni della terna arbitrale, ma in maniera civile, senza mai proferire offese e minacce e senza mai tenere un comportamento irriguardoso; inoltre, contrariamente a quanto contestatogli, non avrebbe “spinto con forza” l’assistente arbitrale, essendosi limitato, durante la concitazione della protesta, ad allontanarlo, appoggiandogli le mani sul petto. Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Motivi della decisione La Corte sportiva d’appello, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltata la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Il Collegio ritiene che la condotta del dirigente Frulla Fiorenzo sia stata offensiva e gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, come tale censurabile, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta, in ciò concordando con il primo Giudice che, non avendo applicato alla fattispecie la disposizione di cui all’art. 16, comma 4bis, del Codice di giustizia sportiva, l’ha, all’evidenza, esclusa. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Corte sportiva d’appello, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Giovane Ancona Calcio, riduce l’inibizione del dirigente FRULLA Fiorenzo al 31 ottobre 2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo. respinge il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Audax Calcio Piobbico e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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