COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 08/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI TARTARI AGOSTINO E DELL’A.P. AURORA TREIA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 08/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI TARTARI AGOSTINO E DELL’A.P. AURORA TREIA Con provvedimento in data 22 aprile 2016 il Procuratore federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale federale i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: TARTARI Agostino, Presidente e legale rappresentante dell’A.P. Aurora Treia, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con riferimento all’art. 62, commi 1 e 2, delle NOIF, perché in occasione della gara Aurora Treia/Porto Recanati del 9 gennaio 2016, valida per il Campionato Regionale di Promozione, la Società da lui rappresentata ometteva di fornire adeguata assistenza all’Osservatore arbitrale, sig. Gianluca Guardati, che a fine gara, mentre cercava di raggiungere gli spogliatoi per l’usuale colloquio con l’arbitro, veniva insultato, aggredito, spintonato contro la rete di recinzione del campo e colpito da tergo con uno schiaffo da alcuni sostenitori non identificati - uno dei quali indossava la tuta sociale della squadra locale - i quali gli impedirono altresì di raggiungere lo spogliatoio dell’arbitro e di effettuare il colloquio di fine gara con lo stesso; l’A.P. AURORA TREIA, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, a titolo di responsabilità diretta, in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente. All’odierna riunione sono comparsi il rappresentante della Procura federale ed entrambi i deferiti. Prima dell’inizio dell’udienza, la Procura federale ha sottoposto al Collegio gli accordi di patteggiamento proposti e raggiunti con i deferiti, sul cui merito questo Tribunale, ritenuto applicabile l’art. 23 Cgs, ha adottato la seguente ORDINANZA “Il Tribunale federale territoriale, rilevato che, prima dell’inizio dell’udienza, la Procura federale ha sottoposto al Collegio gli accordi di patteggiamento proposti e raggiunti con le parti deferite ai sensi dell’ art. 23 Cgs [“pena base per Tartari Agostino, inibizione per mesi tre, diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs a mesi due; pena base per l’A.P. Aurora Treia, ammenda di € 750,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs ad € 500,00]; considerato il consenso espresso su tali istanze dal rappresentante della Procura federale; visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 1, Cgs possono accordarsi con la Procura federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, Cgs, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza l’efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. L’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. il Tribunale federale territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi 2 (due) al Presidente TARTARI Agostino; ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) all’A.P. Aurora Treia. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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