F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (125) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: -omissis – (Presidente e Legale rappresentante della Società S.S.D. Terracina Calcio 1925 a r.l.) – (nota n. 11453/886 pf14-15/LG/pp del 19/04/2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016
(125) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: -omissis - (Presidente e Legale rappresentante della Società S.S.D. Terracina Calcio 1925 a r.l.) - (nota n. 11453/886 pf14-15/LG/pp del 19/04/2016).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 28 gennaio 2016, la Procura Federale ha deferito il signor -omissis - - nella sua qualità di presidente della SSD Terracina Calcio 1925 srl - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto 9 pag. 3 del CU n. 138 / 26 maggio 2014 LND Divisione Interregionale, recante norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Serie D stagione sportiva 2014 – 2015, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; rilevato che alla riunione del 17 marzo 2016, fissata per la trattazione del deferimento, questo Tribunale, con delibera pubblicata sul CU n. 61/TFN sez. disciplinare, ha rimesso gli atti alla Procura Federale per mancanza di prova della comunicazione del deferimento ai destinatari; rilevato che, a seguito della nuova comunicazione del deferimento al solo signor -omissis -, datata 19 aprile 2016, è stata fissata per la discussione la riunione odierna; rilevato che la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con le sanzioni della inibizione di gg. 30 (trenta) a carico del signor -omissis - e della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (euro mille) a carico della SSD Terracina Calcio 1925 arl; rilevato che il deferito non è comparso, né ha fatto pervenire a questo Tribunale scritti difensivi; rilevato che nel caso in esame risulta dagli atti che l’azione disciplinare è stata esercitata il 28 gennaio 2016, data dell’iniziale deferimento, per cui il suddetto termine, ove rapportato alla data della riunione odierna, coincidente con quella della eventuale decisione, non è rispettato; rilevato che ai sensi dell’art. 34 bis comma 4 l’inosservanza del precetto, determinante l’estinzione del procedimento, può essere rilevata d’ufficio, se l’incolpato non si oppone; rilevato che in mancanza di siffatta opposizione il deferimento deve essere trattato nel merito; rilevato che non è dato procedere nei confronti della SSD Terracina Calcio 1925 arl in quanto essa non è stata raggiunta dal nuovo deferimento e di conseguenza dall’avviso di comparizione alla odierna riunione; rilevato altresì che il deferimento risulta fondato e che deve essere pertanto accolto anche nella parte relativa alla sanzione; P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, commina al sig. -omissis -, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di giorni 30 (trenta).
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