F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (180) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA MONTISCI (Presidente e Legale rappresentante della Società A.S.D. Elmas 01) e la SOCIETÀ A.S.D. ELMAS 01 – (nota n. 12174/898 pf14-15/LG/pp del 23.03.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016
(180) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA MONTISCI (Presidente e Legale rappresentante della Società A.S.D. Elmas 01) e la SOCIETÀ A.S.D. ELMAS 01 - (nota n. 12174/898 pf14-15/LG/pp del 23.03.2016).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che dapprima con atto del 23 marzo 2016 nota n. 9987/898 pf14-15/LG/pp, e, quindi, successivamente con atto rinotificato del 3 maggio 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Luca Montisci - nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della Società ASD Elmas 01 - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 909/2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; rilevato che le norme vigenti sanzionano con l’ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare entro il termine del 23 luglio 2014 il testo della fideiussione conforme al modello allegato al C.U. 909/2014, come prescritto al punto A5) del citato CU; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Luca Montisci della sanzione dell’inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell’ammenda di € 500,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del presidente e legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; PQM accoglie il deferimento e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni: al signor Luca Montisci, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla società ASD Elmas 01 l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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