F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GRAZIANO ZANI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società U.S.D. Noto) e la SOCIETÀ U.S.D. NOTO – (nota n. 10775/304 pf15-16/DP/fda del 06.04.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GRAZIANO ZANI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società U.S.D. Noto) e la SOCIETÀ U.S.D. NOTO - (nota n. 10775/304 pf15-16/DP/fda del 06.04.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che la Procura Federale ha deferito il signor Graziano Zani - nella sua qualità di presidente della società USD Noto - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1 bis CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 13 NOIF e 8 commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; rilevato che il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal signor Giancarlo Betta, all’epoca del fatto allenatore della prima squadra della Società USD Noto partecipante al Campionato Serie D 2013 – 2014, con decisione assunta il 22 giugno 2015 e pubblicata sul CU n. 4 di pari data, ha fatto obbligo alla Società USD Noto di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 18.850,00 oltre interessi sino alla data dell’effettivo soddisfo, che era a vario titolo dovuta; rilevato che la Società USD Noto non ha ottemperato alla decisione nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della stessa, trasmessa dalla Segreteria del Dipartimento Interregionale a mezzo fax del 16 luglio 2015; rilevato che i deferiti non hanno comprovato di aver adempiuto, né hanno inteso in altro modo difendersi, mancando di comparire all’odierna riunione; rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con applicazione al signor Zani Graziano della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società USD Noto della sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra, stagione sportiva 2016–2017, nonché l’ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento); ritenuto fondato il deferimento e congrue le richieste sanzionatorie della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al signor Zani Graziano, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla società USD Noto la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione sportiva 2016 – 2017, nonché l’ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento).
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