F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (Presidente e legale rappresentante della Società USD Palestrina 1919) e la SOCIETÀ USD PALESTRINA 1919 – (nota n. 11271/941 pf14-15 del 15.04.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (Presidente e legale rappresentante della Società USD Palestrina 1919) e la SOCIETÀ USD PALESTRINA 1919 - (nota n. 11271/941 pf14-15 del 15.04.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 15 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Augusto Cristofari - nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società US. Palestrina 1919 ARLD - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto 9) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 della Lega Nazionale Dilettanti e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; rilevato che le norme vigenti sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare entro il termine dell’11 luglio 2014 la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, come prescritto al punto 9) pag. 3 del citato CU; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Augusto Cristofari della sanzione dell’inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; 4 rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del presidente e legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni: al signor Augusto Cristofari, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla società US Palestrina 1919 ARLD l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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