F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (212) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO CAMILLI (Presidente e legale rappresentante della Società A.D.C. Viterbese Castrense) E LA SOCIETÀ A.D.C. VITERBESE CASTRENSE – (nota n. 11246/908 pf14-15/LG/pp del 15.04.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (212) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO CAMILLI (Presidente e legale rappresentante della Società A.D.C. Viterbese Castrense) E LA SOCIETÀ A.D.C. VITERBESE CASTRENSE - (nota n. 11246/908 pf14-15/LG/pp del 15.04.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 15 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Vincenzo Camilli, nella sua qualità - all’epoca dei fatti - di presidente e legale 5 rappresentante della società A.D.C. Viterbese Castrense - per rispondere della violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto 9), pagina 3, del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che il deferito ha omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Vincenzo Camilli, della sanzione del’inibizione per giorni trenta e alla Società dell’ammenda di Euro 1.000,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabilela violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; PQM accoglie il deferimento e, per l’effetto, commina al signor Vincenzo Camilli, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di giorni 30 (trenta) e alla società ADC Viterbese Castrense l’ammenda di € 1000,00 (mille/00).
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