F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 20 Luglio 2016 (176) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (Amministratore Unico dal 24.8.2009 al 17.11.2010 della Società FC Catanzaro Spa), GIUSEPPE SOLURI (nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010 sino al 23.8.2009 Presidente onorario della Società FC Catanzaro Spa), KEMALANDU MALÙ CLAUDIO MPASINKATU (Direttore Sportivo nella stagione sportiva 2010/2011 per la Società FC Catanzaro Spa), JUAN JOSÈ MARTINEZ MARTINEZ (calciatore professionista tesserato per la Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11 per la Società FC Catanzaro Spa), MABUNDU IZIA NGADRIDA (Calciatore professionista tesserato nella stagione sportiva 2010/2011 per la Società FC Catanzaro Spa – (nota n. 9755/50 pf13-14 AM/ma del 18.3.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 20 Luglio 2016 (176) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (Amministratore Unico dal 24.8.2009 al 17.11.2010 della Società FC Catanzaro Spa), GIUSEPPE SOLURI (nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010 sino al 23.8.2009 Presidente onorario della Società FC Catanzaro Spa), KEMALANDU MALÙ CLAUDIO MPASINKATU (Direttore Sportivo nella stagione sportiva 2010/2011 per la Società FC Catanzaro Spa), JUAN JOSÈ MARTINEZ MARTINEZ (calciatore professionista tesserato per la Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11 per la Società FC Catanzaro Spa), MABUNDU IZIA NGADRIDA (Calciatore professionista tesserato nella stagione sportiva 2010/2011 per la Società FC Catanzaro Spa - (nota n. 9755/50 pf13-14 AM/ma del 18.3.2016). Il deferimento La Procura federale della FIGC, con nota prot. 9755/50pf13-14/AM/ma del 18 marzo 2015, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, Antonio Aiello (amministratore unico della Società FC Catanzaro Spa dal 24 agosto 2009 al 17 novembre 2010, nonché nello stesso periodo proprietario del 33% e poi del 75% delle quote sociali della stessa sino al giugno 2010, e socio di minoranza sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento), Giuseppe Soluri (Presidente onorario della Società nelle stagioni 2008/09 e 2009/10 sino al 23 agosto 2009, nonché membro dell’organo direttivo nella stagione 2010/11, socio di minoranza nello stesso periodo, procuratore speciale dal 10 luglio 2009 al 9 agosto 2009 e poi dal 24 settembre 2010 fino al 14 ottobre 2010 della Società FC Catanzaro Spa, con pieni poteri di rappresentare la Società calcistica innanzi alla FIGC e alla Lega, e socio di minoranza sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento), Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu (Direttore sportivo della Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11), Juan Josè Martinez Martinez (calciatore professionista tesserato per la Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11) e Mabundu Izia Ngadrira (calciatore professionista tesserato per la Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11), per rispondere delle infrazioni di seguito indicate: Antonio Aiello, per le seguenti violazioni: 1. art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver sottoscritto in data 26 agosto 2010, i contratti economici con i tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, pur nella consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della Società e della relativa situazione di insolvenza e in vigenza della diffida del Collegio Sindacale ad avviare le sole procedure di liquidazione, aggravandone in tal modo il dissesto economico-finanziario; 2. art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’art. 94, comma 1, lettera a), e dell’art. delle NOIF, per aver concordato, al momento della stipula dei contratti economici in data 26 agosto 2010, con i tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu la contestuale sottoscrizione, senza data, delle risoluzioni consensuale degli stessi contratti, consentendo alla Società FC Catanzaro Spa di beneficiare della attività di tecnici, Direttore sportivo di cui non avrebbe altrimenti potuto avvalersi, alterando la regolarità della competizione sportiva; 3. art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, per aver sottoscritto in data 2 novembre 2011 le risoluzioni contrattuali dei contratti con i tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, già sottoscritte dai tesserati contestualmente ai relativi contratti economici in data 26 agosto 2010; Giuseppe Soluri, per le seguenti violazioni: 1. art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver sottoscritto in data 24 settembre 2010, in qualità di procuratore speciale, i contratti economici con i calciatori Mabundu Izia Ngadrira e Juan Josè Martinez Martinez, pur nella consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della Società e della relativa situazione di insolvenza e in vigenza della diffida del Collegio Sindacale ad avviare le sole procedure di liquidazione, aggravandone in tal modo il dissesto economico-finanziario; 2. art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’art. 94, comma 1, lettera a) e all’art. 117 delle NOIF, per aver concordato, al momento della stipula dei contratti economici, in data 24 settembre 2010, con i calciatori Mabundu Izia Ngadrira e Juan Josè Martinez Martinez, la contestuale sottoscrizione senza data delle risoluzioni consensuali degli stessi contratti, consentendo alla Società FC Catanzaro Spa di beneficiare della attività di tecnici, Direttore sportivo e calciatori di cui non avrebbe altrimenti potuto avvalersi, alterando la regolarità della competizione sportiva; Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, Direttore sportivo della Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11, per le seguenti violazioni: 1. art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver concordato con il Sig. Antonio Aiello ed effettuato, al momento della stipula del proprio contratto economico con la FC Catanzaro Spa, in data 26 agosto 2010, la contestuale sottoscrizione senza data della risoluzione consensuale dello stesso contratto, a causa della consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della Società e della relativa situazione di insolvenza, avendo in tal modo anche concorso e consentito le violazioni poste in atto dai Sig. Antonio Aiello; 2. art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver allegato la risoluzione consensuale sottoscritta con la Società F. C. Catanzaro Spa nella quale aveva dichiarato di essere stato soddisfatto in spettanza economica e di non aver nulla da pretendere dalla Società, alle istanze presentate al Tribunale di Catanzaro e al Collegio arbitrale della Lega Pro, pur avendo dato atto della cessazione del rapporto coerentemente con la data della risoluzione contrattuale; Juan Josè Martinez Martinez, calciatore professionista tesserato per la Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11, per le seguenti violazioni: 1. art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’art. 94, comma 1, lettera a), e all’art. 117 delle NOIF, per aver concordato con il Sig. Giuseppe Soluri ed effettuato, al momento della stipula del proprio contratto economico con la FC Catanzaro Spa, in data 24 settembre 2010, la contestuale sottoscrizione senza data della risoluzione consensuale dello stesso contratto, a causa della consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della Società e della relativa situazione di insolvenza, avendo in tal modo anche concorso e consentito le violazioni poste in atto dai Sig. Giuseppe Soluri; 2. art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, per non aver allegato la risoluzione consensuale sottoscritta con la Società F. C. Catanzaro Spa nella quale aveva dichiarato di essere stato soddisfatto in spettanza economica e di non aver nulla da pretendere dalla Società, alle istanze presentate al Tribunale di Catanzaro e al Collegio arbitrale della Lega Pro, pur avendo dato atto in tali sedi della cessazione del rapporto coerentemente con la data della risoluzione contrattuale; Mabundu Izia Ngadrira, calciatore professionista tesserato per la Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11, per le seguenti violazioni: 1. art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’art. 94, comma 1, lettera a), e all’art. 117 delle NOIF, per aver concordato con il Sig. Giuseppe Soluri ed effettuato, al momento della stipula del proprio contratto economico con la FC Catanzaro Spa, in data 24 settembre 2010, la contestuale sottoscrizione senza data della risoluzione consensuale dello stesso contratto, a causa della consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della Società e della relativa situazione di insolvenza, avendo in tal modo anche concorso e consentito le violazioni poste in atto dai Sig. Giuseppe Soluri; 2. art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, per non aver allegato la risoluzione consensuale sottoscritta con la Società F. C. Catanzaro Spa nella quale aveva dichiarato di essere stato soddisfatto in spettanza economica e di non aver nulla da pretendere dalla Società, alle istanze presentate al Tribunale di Catanzaro e al Collegio arbitrale della Lega Pro, pur avendo dato atto in tali sedi della cessazione del rapporto coerentemente con la data della risoluzione contrattuale. La comunicazione di conclusione delle indagini è stata comunicata alla Procura Generale dello Sport del C.O.N.I. e notificata ai deferiti. La posizione del Sig. Giuseppe Soluri è stata patteggiata in occasione della riunione del 26.5.2016 e pubblicata con CU n. 84/TFN-SD del 27.5.2016. Il dibattimento Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: per Antonio Aiello, anni 2 (due) di inibizione e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); per Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, mesi 6 (sei) di inibizione e ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00); per Juan Josè Martinez Martinez, mesi 6 (sei) di squalifica e ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); per Mabundu Izia Ngadrira mesi 6 (sei) di squalifica e ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); Per il deferito Aiello è comparso l’Avv. Casalinuovo, il quale ha concluso per il proscioglimento e ha eccepito la prescrizione degli illeciti contestati. I motivi della decisione La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, preliminarmente, respinge l’eccezione di prescrizione avanzata da Antonio Aiello, osservando che gli illeciti contestati (art. 1, co. 1, CGS) si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle (art. 25, co. 1, lett. d, CGS). Tuttavia, l’apertura di una inchiesta interrompe la prescrizione, la quale decorre nuovamente dal momento dell’interruzione ma i termini non possono essere prolungati oltre la metà (ex art. 25, co. 2, CGS). Nel caso di specie, i fatti risalgono al periodo agosto-settembre 2010 ma il termine prescrizionale è iniziato nuovamente a decorre dal momento dell’apertura dell’indagine (coincidente con la nota del Procuratore Federale del 26.7.2013 prot. 0515/50/pf13- 14/SP/dl) sicché, alla data odierna la prescrizione non risulta maturata. Ciò chiarito, si rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge quanto segue: In seguito al deposito, in data 15 luglio 2013, di un esposto della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, con il quale si chiedeva di accertare l’eventuale commissione di violazioni normative e/o regolamentari nella stipula dei contratti conclusi nei mesi di agosto e settembre 2010 dalla Società FC Catanzaro Spa con i tesserati Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro, Mabundu Izia Ngadrira, Juan Josè Martinez Martinez e Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, la Procura Federale ha aperto il procedimento n. 50pf 13-14 avente il medesimo oggetto. Nel corso del procedimento il Procuratore Federale ha acquisito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro copia degli atti del procedimento penale n. 5424/2013 R.G.N.R. mod.44 (poi divenuto n. 973/2014 R.G.N.R. in seguito all’identificazione degli indagati ed alla successiva iscrizione nel registro degli indagati) nel quale era stato emesso in data 14 febbraio 2014 l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Inoltre nel corso dell’indagine svolta, sono stati raccolti i documenti dettagliatamente elencati e descritti nell’atto di deferimento. In data 24 marzo 2015 la Procura Federale ha acquisito presso l’Ufficio del GIP presso il Tribunale di Catanzaro copia degli ulteriori atti del procedimento penale n. 973/14 R.G.N.R. che ha poi assunto il numero 5424/2013 R.G.N.R. Mod. 44 e il numero n. 3791/14 RGGIP, e in particolare la richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Catanzaro del 20 settembre 2014, il verbale dell’udienza preliminare del 23 marzo 2015 e le memorie difensive presentate, il provvedimento del 23 marzo 2015 di stralcio e integrazione probatoria ex art. 422 c.p.p. in relazione alla posizione del Sig. Giuseppe Soluri con fissazione della prossima udienza preliminare per il 22 aprile 2015 e il decreto del 23 marzo 2015 che dispone il giudizio nei confronti dei Sig.ri Antonio Aiello, Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro, Mabundu Izia Ngadrira, Juan Josè Martinez Martinez e Kemalandù Malù Claudio Impasinkatu. Infine, in data 17 febbraio 2016, a seguito della richiesta del Procuratore federale del 4 gennaio 2016, la Procura Federale ha acquisito presso la cancelleria del tribunale di Catanzaro il decreto del 22 aprile 2015 che dispone il giudizio nei confronti di Giuseppe Soluri. Dall’insieme degli atti indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso quanto segue in ordine all’attività sportiva della FC Catanzaro Spa ed al trasferimento del titolo sportivo alla Catanzaro Calcio 2011 Srl. Nella stagione sportiva 2010/11 la Società FC Catanzaro Spa ha disputato il campionato di Lega Pro Seconda divisione e gli amministratori (nominati nella assemblea del 23 agosto 2009) sono stati il Sig. Antonio Aiello, in qualità di amministratore unico, il Sig. Pasquale BOVE, il Sig. Filippo Catalano e il Sig. Giuseppe Soluri, in qualità di soci, come risulta dai fogli di censimento depositati presso la Lega Nazionale Professionisti il 30 giugno 2010; nella visura camerale del 23 giugno 2010 allegata ai fogli di censimento, il Sig. Filippo Catalano era individuato come procuratore speciale nominato il 7 maggio 2010; il Sig. Giuseppe Soluri veniva nominato procuratore Speciale per i rapporti con Lega e FIGC, dal 24 settembre 2010 fino al 14 ottobre 2010, data in cui comunicava di rinunciare irrevocabilmente a detto incarico; il Sig. Antonio Aiello di dimetteva dalla carica di amministratore unico in occasione della assemblea dei soci del 17 novembre 2010. Nella stessa stagione sportiva 2010/11 la Società FC Catanzaro Spa è stata amministrata dal 17 novembre 2010 fino alla sentenza di fallimento del 24 febbraio 2010, dal Sig. Giuseppe Alfonso Santaguida, in qualità di amministratore unico, nominato dalla Assemblea dei soci del 17 novembre 2010, come risulta dalla comunicazione depositata presso la Lega Pro il 22 novembre 2010; dal 24 febbraio 2011, in virtù dell’esercizio provvisorio disposto dal Tribunale di Catanzaro la Società è stata amministrata dal Curatore Fallimentare. Il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato il fallimento della FC Catanzaro Spa con sentenza del 24 febbraio 2011, n. 5. Il Presidente Federale, preso atto del fallimento della Società FC Catanzaro Spa, ha deliberato la revoca dell’affiliazione della Società fallita (delibera 206/PF del 29 luglio 2011). Il Presidente Federale deliberava il 29 luglio 2011 la revoca della affiliazione della Società FC Catanzaro Spa, trasferendo, in virtù del lodo reso dal TNAS in data 27 luglio 2011, il titolo sportivo, nonché i tesserati titolari di contratti pluriennali, alla Catanzaro Calcio 2011 Srl (n. 206/PF). La stessa delibera ha stabilito gli obblighi gravanti sulla Società Catanzaro Calcio 2011 Srl al fine dell’ottenimento della licenza nazionale per la partecipazione al campionato di Seconda Divisione 2011/12. Con specifico riferimento alla stipula ed alla risoluzione di alcuni contratti perfezionati con tesserati della Società FC Catanzaro Spa, dagli atti del procedimento emerge che in data 26 agosto 2010 il Sig. Antonio Aiello, in qualità di amministratore unico della Società FC Catanzaro Spa, ha stipulato i seguenti contratti economici: - con il tecnico Sig. Josè Marcelo Impasinkatu, quale responsabile della prima squadra, con decorrenza dal 26 agosto 2010 per la stagione sportiva 2010/11, al minimo federale, corrispondente a 16.307,00 Euro lordi; - con il tecnico Sig. Filippo Vito DI Pierro, quale allenatore in seconda della prima squadra, con decorrenza dal 26 agosto 2010 per la stagione sportiva 2010/11, al minimo federale, corrispondente a 7.174,00 Euro lordi; - con il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu con decorrenza dal 26 agosto 2010 per la stagione sportiva 2010/11, per l’importo di 17.000 Euro lordi. Il 24 settembre 2010, Giuseppe Soluri, in qualità di procuratore speciale della Società FC Catanzaro Spa (in forza della procura speciale notarile rilasciata in data 24 settembre 2010), ha stipulato i seguenti contrati economici: - con il calciatore Mabundu Izia Ngadrira, con decorrenza dal 24 settembre 2010 per la stagione sportiva 2010/11, al minimo federale, corrispondente a 17.557,00 Euro lordi; - con il calciatore Juan Josè Martinez Martinez, con decorrenza dal 24 settembre 2010 per la stagione sportiva 2010/11, al minimo federale, corrispondente a 17.557,00 Euro lordi. La Società FC Catanzaro Spa e i cinque tesserati in questione hanno risolto consensualmente i rapporti di lavoro instaurati con i contratti conclusi ad agosto e a settembre del 2010 e, in particolare: - il 2 novembre 2010 con i Sig.ri Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, risoluzioni sottoscritte per la Società dal Sig. Antonio Aiello; - il 28 gennaio 2011 con il Sig. Juan Josè Martinez Martinez, risoluzione sottoscritta per la Società dal Sig. Giuseppe Alfonso Santaguida; - il 7 febbraio 2011 con il Sig. Mabundu Izia Ngadrira, risoluzione sottoscritta per la Società dal Sig. Giuseppe Alfonso Santaguida. Con atti di rescissione consensuale le parti hanno deciso di risolvere il contratto in essere per la stagione sportiva 2010/11, precisando che “il tesserato nel rilasciare ampia quietanza liberatoria, dichiara di essere stato soddisfatto in ogni sua spettanza economica e di non aver nient’altro a pretendere, a qualsiasi titolo o ragione, dalla predetta Società”. In data 8 novembre 2010 il segretario della Lega Pro ha comunicato alla Società FC Catanzaro Spa e al Sig. Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu di prendere atto della risoluzione consensuale del contratto economico e che, pertanto, il contratto era stato risolto a far data dal 5 novembre 2010. In pari data il segretario della Lega Pro ha comunicato alla Società FC Catanzaro Spa e al Sig. Josè Marcelo Impasinkatu di prendere atto della risoluzione consensuale del contratto economico e che, pertanto, il contratto era stato risolto a far data dal 5 novembre 2010. Sempre in data 8 novembre 2010 il segretario della Lega Pro ha comunicato alla Società FC Catanzaro Spa e al Sig. Filippo Vito DI Pierro di prendere atto della risoluzione consensuale del contratto economico e che, pertanto, il contratto viene era stato risolto a far data dal 5 novembre 2010. Dalla comunicazione della Lega Pro dell’11 luglio 2013, emerge che il contratto economico del Sig. Juan Josè Martinez Martinez è stato risolto in data 29 gennaio 2011 e quello del Sig. Izia Mabundu Ngadira in data 10 febbraio 2011. I tecnici Josè Marcelo Impasinkatu e Filippo Vito DI Pierro, i calciatori Mabundu Izia Ngadrira e Juan Josè Martinez Martinez e il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, non avendo ricevuto il pagamento dell’intero corrispettivo previsto dai loro contratti economici con la Società FC Catanzaro Spa, hanno chiesto, in data 18 maggio 2011, e ottenuto dal Tribunale di Catanzaro, nell’udienza del 1 Febbraio 2012, l’ammissione tardiva al passivo fallimentare delle somme non corrisposte in via privilegiata ex art, 2751bis c.c., trattandosi di contratto di lavoro per attività di lavoro nel settore sportivo, e in particolare: - Filippo Vito DI Pierro, per un credito di 1.395,00, salve eventuali detrazioni per trattenute previdenziali; - Juan Josè Martinez, per un credito di 6.061,00, salve eventuali detrazioni per trattenute previdenziali; - Mabundu Izia NGADRINA, per un credito di 6.061,00, salve eventuali detrazioni per trattenute previdenziali; - Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, per un credito di 3.307,00, salve eventuali detrazioni per trattenute previdenziali; - Josè Marcelo Impasinkatu per un credito di 3.172,00, salve eventuali detrazioni per trattenute previdenziali; - I tecnici Josè Marcelo Impasinkatu e Filippo Vito DI Pierro, i calciatori Mabundu Izia Ngadrira e Juan Josè Martinez Martinez e il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, hanno richiesto alla Società Catanzaro Calcio 2011 Srl il pagamento delle somme ammesse al passivo fallimentare della Società FC Catanzaro Spa e, non avendolo conseguito, hanno proposto istanza al Collegio arbitrale della Lega Pro per ottenerne il riconoscimento. Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro, Claudio Kemalundu Malu Impasinkatu, Juan Josè Martinez Martinez e Mabundu Izia Ngadrira, hanno presentato ricorso al Collegio Arbitrale della Lega Pro, chiedendo alla Società Catanzaro Calcio 2011 Srl il pagamento degli emolumenti dovuti per la stagione sportiva 2010/11, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. In tutti i ricorsi indicati, il Collegio ha dichiarato la propria incompetenza per difetto di potestas iudicandi, sottolineando l’assenza nel caso di specie della espressa devoluzione in arbitrato irrituale delle controversie di lavoro presupposto, considerato che i ricorrenti ebbero a stabilire un rapporto di lavoro sportivo con la fallita Società FC Catanzaro Spa e non già con la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl. In tale contesto, vanno prese in considerazione le risultanze del procedimento penale avente ad oggetto le condotte tenute da ignoti, posto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, preso atto della denuncia-querela della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, in data 22 luglio 2013 ha iscritto tale notizia di reato nel procedimento penale n. 5424/2013 R.G.N.R. Mod. 44, a carico di ignoti per i reati di cui agli artt. 217 e 224 della legge fallimentare. A seguito delle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza di Catanzaro, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, dopo aver provveduto all’iscrizione nel registro degli indagati, ha emesso in data 14 febbraio 2014 l’avviso di conclusione delle indagini preliminari relativo al procedimento penale n. 973/2014 R.G.N.R. (derivante dal precedente procedimento contro ignoti) nei confronti degli ex tesserati della FC Catanzaro Spa Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro, Mabundu Izia Ngadrira, Juan Josè Martinez Martinez e Kemalandu Malù Claudio Mpasikatu e nei confronti di Antonio Aiello (all’epoca dei fatti amministratore unico della Società FC Catanzaro Spa) e Giuseppe Soluri (all’epoca dei fatti procuratore speciale della Società FC Catanzaro Spa). La contestazione principale della Procura della Repubblica di Catanzaro è quella di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta societaria “... per avere (gli indagati, nelle qualità sopra descritte), in concorso morale e materiale fra loro ..., allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, riconosciuto e/o esposto passività inesistenti e, in particolare, in data.... stipulavano un contratto tipo di prestazione sportiva fraudolentemente concordato e simulato, per un somma pari a .... lordi, quando era già evidente la situazione di insolvenza della Società calcistica e vigente la diffida del relativo Collegio dei Revisori ad avviare le sole procedure di liquidazione, con la esclusiva e principale finalità di dar corso ad un contratto di lavoro ingiustificato dal punto di vista economico e sinallagmatico, onde poter riconoscere e azionare il credito così simulato nell’accertamento del successivo stato passivo conseguente al fallimento. Operazione fraudolenta vieppiù lumeggiata dalla contestuale sottoscrizione della risoluzione consensuale del contratto di lavoro intercorso, invero mai prodotta nelle sedi fallimentare e sportive competenti, indicativa del fine di vantaggio economico da (far) conseguire per il beneficiario del credito con contestuale pregiudizio ai danni della Società.” La Procura della Repubblica di Catanzaro contesta ai cinque tesserati e a Giuseppe Soluri (posto che per Antonio Aiello per tale reato è stata già esercitata l’azione penale nell’ambito del procedimento penale n. 6097/2011 R.G.N.R.) il reato di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta societaria perché “... cagionavano con dolo e per l’effetto di operazioni dolose il fallimento della Società FC Catanzaro Spa In particolare, per effetto della stipula dei contratti fraudolenti... atti di gestione intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della Società, ne determinavano un dissesto irreversibile, riversando tra l’altro sulla Società, già in evidente crisi finanziaria, ulteriori debiti –tra stipendi, tasse e oneri riflessi - per € 75.595,00 (nei soli mesi di agosto e settembre 2010)”. In particolare, nella informativa del 10 febbraio 2014, la Guardia di Finanza, richiamando i risultati investigativi già confluiti nei procedimenti penali nn. 6097/2011 R.G.N.R. e 4054/2012 R.G.N.R., ha evidenziato che, alla data in cui sono stati stipulati i contratti in esame (e cioè nei mesi di agosto e settembre del 2010), la Società FC Catanzaro Spa versava già in uno stato di difficoltà finanziaria e di squilibrio economico e patrimoniale. Infatti il Collegio sindacale aveva reiteratamente invitato l’organo amministrativo ad astenersi dal compiere nuove operazioni e ciò a causa dello stato di scioglimento della Società, che era scaturito dalla mancata adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2447 c.c. per la copertura delle perdite d’esercizio. La Guardia di Finanza, in particolare, afferma che “la scelta di gestione di stipulare nei mesi di agosto e settembre 2010 nuovi contratti con i tesserati, adottata da Antonio Aiello nella qualità di amministratore unico della “FC Catanzaro Spa”, avvalendosi anche della collaborazione del procuratore speciale Giuseppe Soluri, ha determinato un aggravio dei costi d'esercizio di € 75.595,00 a carico della Società. Pertanto, poiché la Società versava in uno stato di irreversibile dissesto, si è vista costretta a presentare, in data 01.02.2011, istanza di fallimento, la quale è stata accolta dal Tribunale di Catanzaro in data 23.02.2011” (pag. 10 dell’informativa). Particolare rilevanza va attribuita alla lettera con oggetto “Reiterate contestazioni e diffide ad adempiere” inviata all’amministratore unico ed ai soci, in data 24 agosto 2010, dai componenti dimissionari del Collegio Sindacale della Società FC Catanzaro Spa, che, dopo aver esaminato dettagliatamente la situazione contabile della Società e le singole poste di bilancio e formulato specifiche e puntuali contestazioni sull’operato dell’amministratore, hanno concluso nel modo seguente: “dall’esame della situazione patrimoniale riferita alla data del 30 giugno 2010 si rileva una perdita d’esercizio di Euro 1.993.033,00. Gli scriventi osservano che per effetto della perdita conseguita, decisamente superiore al capitale sociale, si è automaticamente verificata una causa di scioglimento della Società e, pertanto, si rende necessario convocare l’assemblea degli azionisti per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 2447 del codice civile. Riteniamo opportuno ricordare, inoltre, che, nel periodo compreso fra la perdita di capitale e la delibera dell’assemblea straordinaria chiamata a deliberare sui provvedimenti da adottare, l’Organo Amministrativo rimane in carica ma deve astenersi dal compiere nuove operazioni essendo la Società in liquidazione. Si diffidano l’Organo Amministrativo ed i Soci a voler provvedere, senza indugio, ad adottare i provvedimenti previsti dall’art. 2447 del codice civile ed eseguire i versamenti di capitale necessari per la copertura delle perdite e per il pagamento dei debiti. L’assemblea dei soci non ha provveduto a nominare i Componenti del Collegio Sindacale in sostituzione degli scriventi e, pertanto, rinnoviamo la diffida a voler, senza indugio alla nomina del Collegio Sindacale. Rimaniamo in attesa di una Vostra risposta, riservandoci di trasmettere copia della presente alla Competente autorità Giudiziaria per l’adozione di eventuali provvedimenti giudiziari”. Di conseguenza, i rappresentanti della Società, l’amministratore unico Antonio Aiello e il procuratore speciale Giuseppe Soluri, che hanno concluso gli accordi contrattuali con i tesserati, erano pienamente consapevoli che si trattava di atti pericolosi per la situazione finanziaria della Società e che avrebbero contribuito al dissesto finanziario e ciò emerge anche dal richiamo che avevano ricevuto in precedenza dal Collegio sindacale di astenersi dal compiere nuove operazioni. La consapevolezza dei tesserati emerge altresì dal contenuto delle sommarie informazioni rese dal Sig. Nazario Sauro, all’epoca segretario della Società FC Catanzaro Spa, sentito a sommarie informazioni in data 5.11.2013, ha affermato che “le condizioni economiche e finanziarie della Società erano più che pessime, tant’è che le gare di campionato erano svolte sempre a porte chiuse proprio per la mancata copertura economica dei vari servizi annessi all’organizzazione gare. Ancor di più ci fu la penalizzazione per il mancato pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali e fiscali del primo trimestre (luglio, agosto e settembre)” e, alla luce di quanto sopra, alla precisa domanda se i cinque tesserati fossero consapevoli dello stato di dissesto della Società, il Sig. Sauro ha fornito risposta affermativa. Le modalità di stipula dei contratti economici e delle relative risoluzioni contrattuali sono descritte da Nazario Sauro, all’epoca dei fatti segretario della Società FC Catanzaro Spa, il quale, nell’ambito delle sommarie informazioni rese in data 5 novembre 2013, ha affermato che “le risoluzioni in argomento furono elaborate e sottoscritte dagli interessati per un accordo fra le parti il giorno stesso della firma dei contratti economici. Preciso che sul documento generato non era apposta né la data né la firma del rappresentante legale dell’epoca. In un secondo momento veniva apposta data e firma che sanciva di fatto l’interruzione del rapporto contrattuale ed economico senza contestazione alcuna da parte degli interessati. Il motivo era legato al venir meno degli sponsor promessi che avrebbero garantito il supporto economico all'intero apparato tecnico (tecnici e calciatori)”. Nell’informativa della Guardia di Finanza è evidenzia in particolare che “dalla lettura delle predette risoluzioni si evince che al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro ‘il tesserato dichiara di essere stato soddisfatto in ogni sua spettanza economica e di non aver nient’altro a pretendere’. Se ne desume che, se i 5 tesserati, quando hanno presentato, al Tribunale di Catanzaro le domande di insinuazione al passivo in via privilegiata ex art. 2751 del fallimento FC Catanzaro Spa, avessero prodotto le citate risoluzioni, probabilmente il suddetto Organo magistratuale avrebbe deliberato altrimenti. Inoltre, in seguito all’esame delle istanze presentate presso il Collegio Arbitrale di Firenze, finalizzate al riconoscimento dei saldi delle retribuzioni pattuite, è stato appurato che le risoluzioni consensuali non sono state prodotte” (cfr. pag. 12 dell’informativa del 10.2.2014); Per poi concludere che “probabilmente, se in fase di presentazione delle domande di insinuazione al passivo davanti al Tribunale di Catanzaro, fossero state prodotte anche le Risoluzioni contrattuali, il suddetto organo collegiale avrebbe deliberato altrimenti” (cfr. pag. 17 dell’informativa del 10.2.2014). Sulla base delle risultanze di tale informativa il Pubblico Ministero, dopo aver provveduto all’iscrizione nel registro degli indagati, emetteva in data 14.2.2014 l’avviso di conclusione delle indagini preliminari relativo al procedimento penale n. 973/2014 R.G.N.R. (derivante dal precedente procedimento contro ignoti) nei confronti degli ex tesserati della FC Catanzaro Spa Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro, Mabundu Izia Ngadrira, Juan Josè Martinez Martinez e Kemalandu Malù Claudio Mpansikatu e nei confronti di Antonio Aiello (all’epoca dei fatti amministratore unico della Società FC Catanzaro Spa) e Giuseppe Soluri (all’epoca dei fatti procuratore speciale della Società FC Catanzaro Spa). La contestazione principale, nei primi 5 capi di imputazione, è quella di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta societaria (art. 100 c.p. in relazione all’art. 216 della legge fallimentare, comma 1, n. 1) per avere gli indagati, nelle qualità sopra descritte, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, riconosciuto e/o esposto passività inesistenti e, in particolare, per aver stipulato contratti sportivi fraudolentemente concordati e simulati, quando era già evidente la situazione di insolvenza della Società calcistica e vigente la diffida del Collegio dei Revisori ad avviare le sole procedure di liquidazione, con la finalità esclusiva e principale di dar corso ad un contratto di lavoro ingiustificato dal punto di vista economico e sinallagmatico, onde poter riconoscere e azionare il credito simulato nell’accertamento del successivo stato passivo conseguente al fallimento. Tale operazione fraudolenta, a parere dell’Ufficio di Procura, è stata, altresì, “lumeggiata” dalla contestuale sottoscrizione della risoluzione consensuale dei contratti stipulati, documento, tuttavia, non prodotto dai tesserati né nelle sedi fallimentare né in quelle sportive proprio al fine di ottenere il vantaggio economico sopra descritto. Nell’ultimo capo di imputazione si contesta esclusivamente ai 5 tesserati e al Sig. Giuseppe Soluri (posto che per il Sig. Antonio Aiello per tale reato è stata già esercitata l’azione penale nell’ambito del procedimento penale n. 6097/2011 R.G.N.R.) il reato di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta societaria per aver cagionato con dolo e per l’effetto di operazioni dolose, mediante le condotte descritte agli altri capi di imputazione da ritenersi intrinsecamente pericolose per la salute economico-finanziaria della Società, il fallimento della Società FC Catanzaro Spa determinandone un dissesto irreversibile, riversando su di essa, già in evidente crisi finanziaria, ulteriori debiti per € 75.595,00. Per completezza, va rilevato che, a seguito delle richieste della Procura della Repubblica di Catanzaro in data 15 luglio 2014, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro ha emesso il 23 marzo 2015 il decreto che dispone il giudizio nei confronti degli indagati. Questa Sezione disciplinare ritiene che, dagli atti indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, emergono i seguenti comportamenti deontologicamente rilevanti posti in essere dai deferiti: - Antonio Aiello, amministratore unico e socio di riferimento della Società FC Catanzaro Spa ha sottoscritto i contratti economici con i tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, in data 26 agosto 2010, nella piena consapevolezza delle gravissime difficoltà finanziarie della Società come evidenziato dalla diffida del Collegio sindacale del 24 agosto 2010, quando era già evidente la situazione di insolvenza, contribuendo con la loro stipula ad aggravarne le condizioni di dissesto; - Giuseppe Soluri, Presidente onorario della Società nelle stagioni 2008/09 e 2009/10 sino al 23 agosto 2009, membro dell’organo direttivo nella stagione 2010/11, nonché socio di minoranza nello stesso periodo, procuratore speciale dal 10 luglio 2009 al 9 agosto 2009 e dal 24 settembre 2010 fino al 14 ottobre 2010, ha sottoscritto i contratti economici con i giocatori Mabundu Izia Ngadrira e Juan Josè Martinez Martinez in data 26 settembre 2010, nella piena consapevolezza delle gravissime difficoltà finanziarie della stessa come evidenziato dalla diffida del Collegio sindacale del 24 agosto 2010, quando era già evidente la situazione di insolvenza, contribuendo con la loro stipula ad aggravarne le condizioni di dissesto; - Antonio Aiello, in occasione della stipula dei contratti economici con i tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, in data 26 agosto 2010, e il Sig. Giuseppe Soluri, in occasione della stipula dei contratti economici con i tesserati Mabundu Izia Ngadrira e Juan Josè Martinez Martinez, in data 24 settembre 2010, hanno concordato con i tesserati la contestuale sottoscrizione senza data delle risoluzioni consensuali degli stessi contratti, in violazione delle disposizioni federali; - i tesserati Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu in occasione della stipula dei contratti economici con la Società FC Catanzaro Spa in data 26 agosto 2010, e i tesserati Mabundu Izia Ngadrira e Juan Josè Martinez Martinez, in occasione della stipula dei contratti economici con la Società FC Catanzaro Spa in data 24 settembre 2010, hanno concordato con i dirigenti della Società, che li hanno sottoscritti, la contestuale sottoscrizione senza data delle risoluzioni consensuali degli stessi contratti, in violazione delle disposizioni federali; - Antonio Aiello, amministratore unico della Società della Società FC Catanzaro Spa, ha sottoscritto in data 2 novembre 2010 e depositato in data 5 novembre 2010 le risoluzioni contrattuali dei contratti dei tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, già sottoscritte dai tesserati contestualmente ai relativi contratti economici in violazione delle disposizioni federali; - Giuseppe Alfonso Santaguida, amministratore unico della Società della Società FC Catanzaro Spa, ha sottoscritto rispettivamente in data 28 gennaio 2011 e 7 febbraio 2011, le risoluzioni contrattuali dei contratti dei calciatori Juan Josè Martinez Martinez e Mabundu Izia Ngadrira, già sottoscritte dai calciatori contestualmente ai relativi contratti economici in violazione delle disposizioni federali. Dagli elementi di valutazione sopra descritti, risulta che la stipula dei cinque contratti nel mese di agosto e di settembre del 2010 è avvenuta nonostante una situazione di decozione e insolvenza in cui versava la Società, di cui tutti gli interlocutori - e cioè i dirigenti e i tesserati - avevano precisa contezza. Del resto, come correttamente rilevato dalla Procura Federale, a riprova della consapevolezza delle parti circa l’incapacità della Società FC Catanzaro Spa di onorare gli impegni economici che derivavano dai contratti, contestualmente agli atti negoziali indicati si è provveduto alla sottoscrizione dell’accordo di risoluzione contrattuale. Antonio Aiello e Giuseppe Soluri stipulando i contratti economici con i Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro, il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, i calciatori Juan Josè Martinez Martinez e Mabundu Izia Ngadrira e contestualmente concordando con gli stessi e ottenendo la sottoscrizione delle relative risoluzioni contrattuali, abbiano con tali contratti, concordati in violazione delle disposizioni federali, consentito alla Società FC Catanzaro Spa la possibilità di beneficiare della attività di tecnici, Direttore sportivo e calciatori di cui non avrebbe altrimenti potuto avvalersi in relazione alla propria situazione economica, violando in tal modo le norme federali in materia di contratti con i calciatori professionisti e di risoluzioni contrattuali, alterando la regolarità della competizione sportiva. I tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro, il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, i calciatori Juan Josè Martinez Martinez e Mabundu Izia Ngadrira, sottoscrivendo senza data le risoluzioni contrattuali contestualmente ai relativi contratti economici, hanno violato, in tal modo, le norme federali in materia di contratti con i calciatori professionisti e di risoluzioni contrattuali, e hanno concorso anche alle violazioni disciplinari dei Sig.ri Antonio Aiello e Giuseppe Soluri, consentendo alla Società FC Catanzaro Spa di beneficiare della attività di tecnici, Direttore sportivo e calciatori di cui non avrebbe altrimenti potuto avvalersi in relazione alla propria situazione economica, violando in tal modo le norme federali in materia di contratti con i calciatori professionisti e di risoluzioni contrattuali, alterando la regolarità della competizione sportiva. Giuseppe Santaguida, legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa, sottoscrivendo in data 28 gennaio 2011 e 7 febbraio 2011, le risoluzioni contrattuali dei contratti dei calciatori Juan Josè Martinez Martinez e Mabundu Izia Ngadrira, già sottoscritte senza data dai calciatori contestualmente ai relativi contratti economici ha violato in tal modo le norme federali in materia di contratti con i calciatori professionisti e di risoluzioni contrattuali, in violazione delle disposizioni federali, ha concorso alle violazioni disciplinari dei Sig.ri Antonio Aiello e Giuseppe Soluri, consentendo alla Società FC Catanzaro Spa di beneficiare della attività di tecnici, Direttore sportivo e calciatori di cui non avrebbe altrimenti potuto avvalersi in relazione alla propria situazione economica, violando in tal modo le norme federali in materia di contratti con i calciatori professionisti e di risoluzioni contrattuali, alterando la regolarità della competizione sportiva. I tecnici Josè Marcelo Impasinkatu e Filippo Vito DI Pierro, Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, i calciatori Juan Josè Martinez Martinez e Mabundu Izia Ngadrira, hanno sottoscritto senza data le risoluzioni contrattuali contestualmente ai relativi contratti economici in violazione delle norme federali in materia di contratti con i calciatori professionisti e di risoluzioni contrattuali nella consapevolezza di poter azionare le proprie richieste economiche in caso di fallimento della Società sia in sede civilistica che in sede sportiva, come poi hanno effettivamente fatto. Lo stesso vale per il Direttore sportivo. Peraltro, va rilevato che al momento della risoluzione contrattuale i tesserati in questione hanno dichiarato di essere stati soddisfatti in ogni loro spettanza economica e di non aver nulla da pretendere dalla Società FC Catanzaro Spa, non si comprende il motivo per il quale abbiano presentato al Tribunale di Catanzaro istanza di ammissione tardiva al passivo fallimentare della Società FC Catanzaro Spa e poi hanno depositato istanza al Collegio arbitrale della Lega Pro per il riconoscimento della residua retribuzione non corrisposta. Del resto, le istanze al Tribunale di Catanzaro e al Collegio arbitrale della Lega Pro sono state presentate molto tempo dopo le intervenute risoluzioni contrattuali (le domande di insinuazione tardiva al passivo fallimentare sono state proposte dai tesserati il 18 maggio 2011 e le istanze arbitrali in data 24 giugno 2013). Inoltre, la Guardia di Finanza ha evidenziato che i cinque tesserati non hanno allegato le risoluzioni consensuali sottoscritte con la Società FC Catanzaro Spa, nelle quali dichiaravano di essere stati soddisfatti in ogni loro spettanza economica e di non aver nulla da pretendere dalla Società, alle istanze presentate al Tribunale di Catanzaro e al Collegio arbitrale della Lega Pro, pur avendo dato atto in tali sedi della cessazione del rapporto coerentemente con la data della risoluzione contrattuale. Alla luce dei fatti descritti, va rilevato che - in ossequio ai principi di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1bis, comma 1) - i tesserati avrebbero dovuto allegare le risoluzioni contrattuali sottoscritte con la Società FC Catanzaro Spa, nelle quali avevano dichiarato di essere stati soddisfatti in ogni loro spettanza economica e di non aver nulla da pretendere dalla Società, fornendo in tal modo agli organi giudicanti, in sede giudiziaria e sportiva, un quadro chiaro ed esaustivo della vicenda e consentendogli di assumere la decisione più corretta. Ciò posto, va rilevato che Giuseppe Alfonso Santaguida ha presentato istanza di applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS, su cui, trasmessa la informazione alla Procura Generale dello Sport, la Procura Federale ha prestato il proprio consenso, e che su tale accordo nulla è stato osservato dal Presidente Federale come da C.U. n. 216/A del 10 dicembre 2015. Giuseppe Alfonso Santaguida nella sua memoria presentata in data 29 luglio ha dichiarato che al momento della sua assunzione della carica di amministratore unico della Società in data 17 novembre 2010 aveva preso cognizione dell’avvenuta rescissione operata dai precedenti amministratori dei contratti economici con i calciatori Juan Josè Martinez e Mabundu Izia Ngadrira in data precedente a quella successivamente indicata. Le circostanze dedotte dai deferiti nel corso del procedimento e, da ultimo, i fatti descritti dal Soluri con la citata memoria difensiva, non assumono particolare rilievo, posto che gli stessi non hanno fornito particolari elementi di valutazione di segno contrario rispetto a quelli sopra evidenziati, che inducono ad affermare le loro responsabilità disciplinare. Infatti, a parere di questa Sezione Disciplinare, gli accertamenti compiuti in sede di indagini confermano la responsabilità dei deferiti in ordine a tutte le condotte indicate dalla Procura Federale, sopra specificamente descritte, in quanto: Antonio Aiello, risulta aver violato l’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’art. 19 dello Statuto della FIGC (per aver sottoscritto in data 26 agosto 2010, i contratti economici con i tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, pur nella consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della Società e della relativa situazione di insolvenza e in vigenza della diffida del Collegio Sindacale ad avviare le sole procedure di liquidazione, aggravandone in tal modo il dissesto economico-finanziario); l’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’art. 94, comma 1, lettera a), e dell’art. delle NOIF (per aver concordato, al momento della stipula dei contratti economici in data 26 agosto 2010, con i tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu la contestuale sottoscrizione, senza data, delle risoluzioni consensuale degli stessi contratti, consentendo alla Società FC Catanzaro Spa di beneficiare della attività di tecnici, Direttore sportivo di cui non avrebbe altrimenti potuto avvalersi, alterando la regolarità della competizione sportiva); e l’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1 (per aver sottoscritto in data 2 novembre 2011 le risoluzioni contrattuali dei contratti con i tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito DI Pierro e il Direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, già sottoscritte dai tesserati contestualmente ai relativi contratti economici in data 26 agosto 2010); Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, Direttore sportivo della Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11, risulta aver violato l’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico (per aver concordato con il Sig. Antonio Aiello ed effettuato, al momento della stipula del proprio contratto economico con la FC Catanzaro Spa, in data 26 agosto 2010, la contestuale sottoscrizione senza data della risoluzione consensuale dello stesso contratto, a causa consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della Società e della relativa situazione di insolvenza, avendo in tal modo anche concorso e consentito le violazioni poste in atto dai Sig. Antonio Aiello); l’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico (per non aver allegato la risoluzione consensuale sottoscritta con la Società F. C. Catanzaro Spa nella quale aveva dichiarato di essere stato soddisfatto in spettanza economica e di non aver nulla da pretendere dalla Società, alle istanze presentate al Tribunale di Catanzaro e al Collegio arbitrale della Lega Pro, pur avendo dato atto della cessazione del rapporto coerentemente con la data della risoluzione contrattuale); Juan Josè Martinez Martinez, calciatore professionista tesserato per la Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11, risulta aver violato l’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’art. 94, comma 1, lettera a), e all’art. 117 delle NOIF (per aver concordato con il Sig. Giuseppe Soluri ed effettuato, al momento della stipula del proprio contratto economico con la FC Catanzaro Spa, in data 24 settembre 2010, la contestuale sottoscrizione senza data della risoluzione consensuale dello stesso contratto, a causa della consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della Società e della relativa situazione di insolvenza, avendo in tal modo anche concorso e consentito le violazioni poste in atto dai Sig. Giuseppe Soluri); l’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1 (per non aver allegato la risoluzione consensuale sottoscritta con la Società FC Catanzaro Spa nella quale aveva dichiarato di essere stato soddisfatto in spettanza economica e di non aver nulla da pretendere dalla Società, alle istanze presentate al Tribunale di Catanzaro e al Collegio arbitrale della Lega Pro, pur avendo dato atto in tali sedi della cessazione del rapporto coerentemente con la data della risoluzione contrattuale); Mabundu Izia Ngadrira, calciatore professionista tesserato per la Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11, risulta aver violato l’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’art. 94, comma 1, lettera a), e all’art. 117 delle NOIF (per aver concordato con il Sig. Giuseppe Soluri ed effettuato, al momento della stipula del proprio contratto economico con la FC Catanzaro Spa, in data 24 settembre 2010, la contestuale sottoscrizione senza data della risoluzione consensuale dello stesso contratto, a causa della consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della Società e della relativa situazione di insolvenza, avendo in tal modo anche concorso e consentito le violazioni poste in atto dai Sig. Giuseppe Soluri); l’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1 (per non aver allegato la risoluzione consensuale sottoscritta con la Società F. C. Catanzaro Spa nella quale aveva dichiarato di essere stato soddisfatto in spettanza economica e di non aver nulla da pretendere dalla Società, alle istanze presentate al Tribunale di Catanzaro e al Collegio arbitrale della Lega Pro, pur avendo dato atto in tali sedi della cessazione del rapporto coerentemente con la data della risoluzione contrattuale). Conseguentemente, vanno sanzionate le condotte ascrivibili ai deferiti. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura Federale, accertata la responsabilità dei deferiti, come emergenti dall’atto di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quella di seguito indicate. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e delibera di infliggere: - Antonio Aiello, anni 2 (due) di inibizione e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, mesi 6 (sei) di inibizione e ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00); 32 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2016-2017 - Juan Josè Martinez Martinez, mesi 6 (sei) di squalifica e ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); - Mabundu Izia Ngadrira mesi 6 (sei) di squalifica e ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
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