F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 20 Luglio 2016 (91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD MANFREDONIA CALCIO – (nota n. 4547/874pf14-15/DP/fda del 9.11.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 20 Luglio 2016
(91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 4547/874pf14-15/DP/fda del 9.11.2015).
Alla riunione del 17.3.2016 davanti a questo Tribunale la Società ASD Manfredonia Calcio e la Procura Federale avevano concordato l’applicazione della sanzione di cui all’art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, del CGS all’epoca vigente. Ciò a seguito del deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti del Sig. Antonio Sdanga, legale rappresentante della suddetta Società per le violazioni di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS per non avere pagato al calciatore D’Ambrosio Michele nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia le somme accertate dalla CAE in data 11.3.2015. La Società rispondeva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento del proprio legale rappresentante. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non aveva formulato osservazioni e di conseguenza il Tribunale, rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, aveva adottato provvedimento per il quale disponeva l’applicazione delle sanzioni della ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) e della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, a carico della ASD Manfredonia Calcio. Dichiarava la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. In data 6 maggio 2016 l’Ufficio Amministrazione e Controllo della Figc comunicava il decorso del termine di 30 giorni dalla pubblicazione su C.U. della decisione ex art. 23 CGS senza che la Società ASD Manfredonia Calcio avesse dato esecuzione al pagamento della pena pecuniaria. Pertanto ai sensi della disposizione di cui all’art. 23, comma 2 del CGS, in data 1 giugno 2016 il TFN – Sez. Disciplinare revocava la suddetta decisione e fissava il nuovo dibattimento. All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale, nessuno presente per la Società deferita, chiedeva, per la ASD Manfredonia la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) Il deferimento va accolto, acclarata e non contestata la revoca del patteggiamento a seguito dell’inosservanza dei termini imposti per il pagamento dall’art. 23 del CGS. Nel merito infatti risulta documentalmente provato che il rappresentante legale della Società ha violato il disposto dell’art.94 ter, comma 11 delle NOIF, non ottemperando nel termine di 30 giorni a quanto deliberato dalla CAE della LND con decisione n. 106 - 2014/2015, comunicata e ricevuta in data 16.3.2016, in ordine al pagamento di € 9. 000,00 al calciatore D’Ambrosio Michele. Ne discende la responsabilità diretta della Società, nei confronti della quale appare congrua la sanzione di cui al dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare infligge alla Società ASD Manfredonia la sanzione dell’ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00).
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