CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 27 del 06/07/2016 – Massimo Di Martire – Giampiero Di Martire/Asd Circolo Nautico Posillipo/Federazione Italiana Nuoto

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 27 del 06/07/2016 – Massimo Di Martire - Giampiero Di Martire/Asd Circolo Nautico Posillipo/Federazione Italiana Nuoto IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE composto da Mario Sanino – Presidente Giuseppe Andreotta – Relatore Guido Cecinelli Vanda Giampaoli Pier Giorgio Maffezzoli - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2016, presentato, in data 18 maggio 2016, dai sigg. Giampiero Di Martire e Massimo Di Martire, rappresentati e difesi dall’avv. Luca Ranalli, contro l’ASD Circolo Nautico Posillipo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Postiglione e Francesco Santonastaso, avverso la sentenza n. 1/16 della Corte di Appello Federale - Sezione Seconda - presso la Federazione Italiana Nuoto - FIN - del 26 febbraio 2016, depositata il 18 aprile 2016, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla società intimata - ASD Circolo Nautico Posillipo - avverso la decisione del giudice di prime cure, che aveva concesso ai ricorrenti il relativo svincolo dalla predetta società, ha dichiarato inefficaci gli svincoli concessi agli atleti ricorrenti; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 16/06/2016, per i ricorrenti Giampiero Di Martire e Massimo Di Martire, l’avv. Luca Ranalli; per la resistente ASD Circolo Nautico Posillipo, l’avv. Guido Postiglione; nonché, per la FIN, l’avv. Alfiero Costantini; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Giuseppe Andreotta. Ritenuto in fatto 1. Con ricorso ex art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva, Giampiero Di Martire e Massimo Di Martire hanno impugnato innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport la decisione della Corte di Appello Federale (Seconda Sezione) della Federazione Italiana Nuoto n. 1/16, notificata in data 18/04/2016, il cui dispositivo è stato pubblicato il 26/02/2016, dolendosi: per un verso, della avvenuta “...violazione di norme di diritto. Mancato rispetto dei termini perentori per la conclusione del procedimento e per il deposito delle motivazioni”; per altro verso, e sotto due diversi profili, di “omessa motivazione su una circostanza decisiva della controversia”. Narrano i ricorrenti di aver adito il Tribunale Federale con ricorso del 25/09/2015, al fine di veder dichiarato l’annullamento del pre-tesseramento effettuato da ASD Circolo Nautico Posillipo per la stagione 2015/2016, in quanto gli stessi, già tesserati per la stagione 2015/2016, erano in possesso di formale lettera di svincolo anticipato, sottoscritta dall’allora Presidente, sig. Maurizio Marinella (appresso si dirà che non si trattava di sottoscrizione, ma di riproduzione meccanica della firma). Il Tribunale Federale, con decisione n. 36/15 del 16/11/2015, accoglieva il ricorso, considerando che, nonostante il disconoscimento effettuato dal Presidente dell’ASD della firma apposta sul documento fatto valere dai ricorrenti, questi ultimi andavano tutelati per l’affidamento che avevano riposto in atto comunque proveniente dall’ASD, ancorché non sottoscritto di pugno dal Presidente/legale rapp.te; pertanto, con detta decisione n. 36/15 del 16/11/2015, veniva concesso lo svincolo richiesto. La decisione del Tribunale veniva impugnata innanzi alla Corte di Appello Federale dalla ASD resistente, la quale, tra l’altro, lamentava il mancato ingresso di prove testimoniali rilevanti. La Corte di Appello FIN, dopo aver ammesso i testi di parte resistente (Aldo Genua, Segretario Generale dell’Associazione, e Maurizio Marassi, all’epoca dei fatti Vicepresidente, nonché l’ex Presidente, sig. Maurizio Marinella), accoglieva l’appello, dichiarando invalidi ed inefficaci gli svincoli concessi agli atleti. 2. Innanzi a questo Collegio, Giampiero e Massimo Di Martire lamentano la violazione delle norme federali (al pari delle norme CONI), facendo rilevare che il dispositivo della decisione di secondo grado era stato pubblicato solo in data 26/02/2016, vale a dire ben oltre i 60 gg. dalla proposizione del gravame (avvenuto in data 01/12/2015), e, dunque, in violazione di quanto previsto sia dall’art. 83, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIN, che dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI, all’art. 38, comma 8. Di più, anche per il deposito della motivazione, consentito dall’art. 82, comma 3, del Regolamento di Giustizia FIN, entro il temine perentorio di 10 gg., si poteva riscontrare che si era verificata la violazione del detto termine, risultando la motivazione della sentenza comunicata soltanto in data 18/04/2016. Aggiungevano i ricorrenti che, ai termini dell’art. 14 del Regolamento di Giustizia FIN (così uniformato ai Principi di Giustizia del CONI): “Tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono perentori…”. Con il secondo motivo di gravame i ricorrenti lamentano l’omessa motivazione, sostenendo che la Corte Federale non si fosse fatta carico della questione posta al centro della decisione di primo grado, in punto di legittimo uso della dichiarazione di svincolo che, ancorché potesse ritenersi apocrifa, doveva attribuirsi alla ASD, sicché doveva valutarsi non l’autenticità del documento, ma il fatto che il documento provenisse dalla ASD, con la conseguente emersione del diritto alla tutela dell’affidamento (come valorizzato dal Giudice di prime cure). Infine, con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte Federale non avrebbe considerato il quadro completo delle deposizioni rese, in particolare quelle del Vicepresidente Marassi, al pari di quanto risultava da dichiarazione scritta del teste Genua, dalle quali si deduce (complessivamente) che il Presidente Marinella era d’accordo per procedere allo svincolo degli atleti ricorrenti e che il Vicepresidente, di conseguenza, aveva dato disposizioni al Genua di predisporre la lettera di svincolo, apponendovi la firma scannerizzata del Marinella. Il Genua confermava, poi, che Marassi gli aveva richiesto di provvedere in tal senso e di aver perciò rilasciato la lettera di svincolo in questione. 3. Avversativamente si è costituita la ASD Circolo Nautico Posillipo, rilevando: a) in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 59, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, che impone il rispetto del termine di giorni trenta a decorrere dalla pubblicazione della decisione come tempo utile per la proposizione del gravame, sostenendo che, nonostante il ritardo della Corte Federale d’Appello nel depositare la motivazione, i ricorrenti avrebbero comunque dovuto impugnare tempestivamente il dispositivo nei trenta giorni successivi, appunto, previsti dall’art 59, comma 1, CGS. b) Nel merito, la ASD resistente ha contestato la fondatezza della domanda circa il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 38 CGS CONI e dall’art. 83 del Regolamento di Giustizia FIN, in quanto la normativa in questione sarebbe applicabile esclusivamente in caso di procedimenti disciplinari. Ha rilevato, inoltre, il carattere ordinatorio del termine per il deposito delle motivazioni di decisioni il cui dispositivo è già pubblicato. c) Quanto alla ipotizzata carenza motivazionale della decisione di secondo grado, la ASD resistente, anche richiamandosi alla giurisprudenza della Suprema Corte, deduce l’inammissibilità, atteso che il ricorso dei Di Martire tenderebbe, sul punto, a provocare una nuova valutazione di fatti e di prove da parte del Collegio di Garanzia, senza che si possa riscontrare – né ciò sarebbe stato chiaramente dedotto dai ricorrenti - una qualsivoglia criticità nel rigore logico-argomentativo della decisione. Peraltro, la stessa ASD indugia in una propria ricostruzione delle deposizioni testimoniali acquisite, deducendo che queste sole vanno considerate ai fini del decidere, attesa la inutilizzabilità della lettera di svincolo esibita agli atleti, avendo il Presidente p.t. del Circolo Nautico Posillipo disconosciuto qualsiasi sua determinazione nel senso voluto dai Di Martire. Sottolinea pure, la resistente, che non vi sarebbe stato luogo neppure per una tutela del legittimo affidamento nel documento, in quanto apparentemente proveniente dalla ASD, giacché il padre dei ricorrenti, sig. Fulvio Di Martire, costituito in giudizio quale esercente la potestà genitoriale dei detti minori, svolgendo un incarico di dirigenza all’interno del circolo, non poteva non conoscere le procedure decisionali che regolano la ASD. 4. Con memoria del 06/06/2016 si è costituita anche la Federazione Italiana Nuoto, la quale, oltre a ribadire l’inammissibilità e l’infondatezza circa l’omessa motivazione di punto decisivo della controversia e nulla replicando sulla dedotta violazione dei termini processuali previsti per la pubblicazione del dispositivo e della motivazione, propone nuova eccezione avverso la legittimazione processuale di Di Martire Fulvio, in quanto questo non potrebbe, da solo, rappresentare i figli minori, in fattispecie in cui si controverte di rapporti giuridici che esulano l’ordinaria amministrazione, occorrendo la congiunta sottoscrizione dell’altro genitore e la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare. Considerato in diritto 5. Quanto alle eccezioni preliminari dei resistenti: - secondo ASD Circolo Nautico Posillipo, il gravame dei Di Martire non sarebbe tempestivo, in quanto depositato nei 30 gg. successivi al deposito della motivazione, anziché nei 30 gg. successivi alla pubblicazione del dispositivo. In proposito, occorre ricordare che il Codice di Giustizia del CONI all’art. 59, comma 1, prevede che: ”il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata”. Inoltre, l’art. 37, comma 7, CGS CONI, prevede che il ricorso al Collegio di Garanzia “rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione“, proprio nei casi in cui questa non venga pubblicata contestualmente al dispositivo. Vi è ancora, poi, disposizione (art. 82, comma 3) nel Regolamento di Giustizia FIN esattamente nei termini di improponibilità fino alla pubblicazione della motivazione. Tale orientamento è già espresso nella decisione n. 17/2016 della Sezione Quarta di questo Collegio, ove in argomento si evidenzia: “Ove, infatti, per ragioni di celerità, si è inteso scindere il dispositivo e la motivazione ai fini della proposizione del gravame, tale scelta è stata effettuata in maniera esplicita, come per le controversie in materia di diritto del lavoro, dove ai sensi dell’art. 433 c.p.c., è dato al datore di lavoro il potere di impugnare il dispositivo del giudice di primo grado, con riserva di motivi al deposito della motivazione, al fine di chiedere la sospensione dell’esecutività”. Peraltro l’art. 37, comma 7, del CGS CONI espressamente prevede, nell’ultimo periodo, che il ricorso al Collegio di Garanzia “rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione”. D’altra parte, è noto che con il termine di “decisione” si ritiene doversi evocare il compendio della motivazione insieme con il dispositivo. Tutt’altra questione è, infatti, quella esaminata dalle Sezione Unite e decisa con sentenza n. 1/2015 (Malagò/FIN), che, in effetti, si occupava di considerare altra possibilità di attuare il dispositivo procedurale previsto per la proposizione del ricorso al Collegio di Garanzia (come del resto scrutinato anche da questa Sezione con decisione n. 6/014), vale a dire se, nel caso in cui fosse stato impugnato il solo dispositivo, l’impugnazione proposta potesse essere integrata con motivi “aggiunti”, nel termine di 30 gg. dalla pubblicazione della motivazione e, perciò, con tale integrazione si potesse ritenere rispettato sia il termine per la proposizione del ricorso quanto ai suoi contenuti, sia superata la comminatoria di improponibilità di cui al già richiamato art. 37, comma 7, CGS CONI. Pertanto, l‘eccezione preliminare di ASD Circolo Canottieri Posillipo va rigettata. - Secondo la FIN il ricorso al Collegio di Garanzia doveva essere sottoscritto da entrambi i genitori esercenti la patria potestà sui minori Di Martire e perfino autorizzato dal Giudice Tutelare. L’eccezione proposta è infondata e, pertanto, va rigettata anche indipendentemente dal valutarne l’ammissibilità, perché avanzata solo in ultimo grado. La questione, anzi, laddove ammissibile proprio perché inerente al solo grado di giurisdizione in cui viene sollevata, va risolta valutando, secondo l’art. 320 c.c., se la proposizione di un reclamo avverso precedente statuizione giudiziaria possa configurarsi come atto di ordinaria ovvero di straordinaria amministrazione. Secondo la Suprema Corte (Cass., Sez. III, n. 7546/2003) l’art. 320 c.c., nel distinguere tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, qualifica come atti di ordinaria amministrazione quelli che, considerato il valore economico, nonché commisurato lo stesso alla composizione del patrimonio personale, non comportano un margine di rischio per il patrimonio del minore, soprattutto nella logica di conservazione del valore di esso. Nel caso di specie, detto valore era costituito dalla lettera di svincolo e da reputarsi già parte del “patrimonio dei minori”. D’altra parte, sembra di assoluto rilievo che per il tesseramento - atto presupposto del successivo svincolo - non si richiede né il consenso di entrambi i genitori né l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Perciò, a maggior ragione, è da ritenere che, quanto al ricorso innanzi al Collegio di Garanzia, l’atto di disposizione posto in essere, cioè l’informativa, rientrasse come atto a tutela delle ragioni del minore (come incise dalle sentenze di merito), nell’ambito dell’ordinaria amministrazione (Cass., n. 743/2012 e Cass., n. 7546/2003). Solo per completezza, si consideri pure che la norma di cui all’art. 320 c.c. è dettata nell’interesse dei minori, pur avendo indubbiamente una portata di interesse pubblico: orbene, durante la pendenza del contenzioso in atto non è stato contestato, a mezzo, ad esempio, dell’altro genitore tutore della potestà, alcun conflitto di interesse. 6. Circa la violazione dei termini di cui agli artt. 38 del Codice Giustizia Sportiva del CONI e 83 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIN: la censura mossa dai ricorrenti è fondata. A mente dell’art. 38, comma 8, CGS CONI, è previsto: “le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo”. Pressoché identica disposizione si legge nell’art. 83, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIN: “il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del ricorso”. Si tratta di norme che non lasciano alcun margine di interpretazione diverso da quello letterale e che, nel caso del Regolamento di Giustizia FIN, trovano ulteriore, esplicito rafforzativo al capo quarto, intitolato “Norme Generali sul Procedimento”, che, all’art. 14, comma 2, testualmente prevede: “tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono perentori”. Nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione delle controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all’incalzare di qualificazioni, tornei, campionati, ecc... Ciò detto, si è anche posto, in alcuni casi, il dubbio se, una volta rispettato il termine per il deposito del dispositivo, quello per il deposito della motivazione dello stesso potesse ritenersi termine di carattere ordinatorio. Nel caso che ci occupa, però, la questione non ha rilievo, in considerazione del fatto che entrambi i termini non risultato rispettati dalla Corte di Appello Federale (ne vi è controversia sul punto). Ne consegue che la decisione della Corte Federale è insanabilmente viziata e va ritenuta inefficace. In ogni caso, una volta che non è rispettato il termine per il deposito della decisione, quel giudizio deve ritenersi estinto prima della pronuncia, sicché quest’ultima tamquam non esset e ciò non può che comportare la reviviscenza, nel caso di specie, del decisum di primo grado. 7. Quanto agli altri motivi di gravame e al regolamento delle spese: i motivi di gravame sub. due e tre, proposti dagli atleti, sono assorbiti dall’avvenuta decisione che accoglie il ricorso in punto di violazione di norme di cui al primo motivo. Nondimeno occorre dare atto che tutte le parti si sono spese non poco sulle questioni ivi dedotte. Complessivamente, dunque, la controversia, anche considerando le diverse prospettive attraverso le quali si è sviluppato il contraddittorio tra le parti, tutte non pretestuosamente addotte, giustifica una compensazione delle spese di lite, come dal susseguente dispositivo. PQM Il Collegio di Garanzia Prima Sezione Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara estinto il procedimento di Appello. Spese compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 16 giugno 2016. Il Presidente F.to Mario Sanino Il Relatore F.to Giuseppe Andreotta Depositato in Roma in data 6 luglio 2016. Il Segretario F.to Alvio La Face
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