FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 1/AA del 01/07/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MORBELLI
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 1/AA del 01/07/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MORBELLI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 763 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Alessandro MORBELLI, avente ad oggetto la seguente condotta: Alessandro MORBELLI, calciatore della società ASD Acqui Calcio 1911, in violazione degli articoli 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF e degli articoli 7 e 16 dello Statuto, per avere sottoscritto in favore della Società ASD Acqui Calcio 1911 per le stagioni sportive 2012-2013 e 2013- 2014 gli atti di tesseramento in assenza dei requisiti previsti da tali norme, ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell’intero nucleo familiare nella Regione Piemonte da almeno sei mesi prima dei citati tesseramenti essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione (Lombardia) non essendo, peraltro, la Città di Milano (luogo di residenza dell’intero nucleo familiare ) confinante con la Provincia di Alessandria , ed in particolare dell’obbligo di ottenere la necessaria deroga federale; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Giovanna GARRONE nella qualità di esercente la patria potestà del calciatore Alessandro MORBELLI; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Alessandro MORBELLI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.