FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 5/AA del 08/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MAGLIONE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 5/AA del 08/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MAGLIONE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 966 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. FRANCESCO SAVERIO MAGLIONE, avente ad oggetto la seguente condotta: FRANCESCO SAVERIO MAGLIONE, amministratore unico della società A.C. Savoia 1908 S.r.l. dal 06/06/2014 al 29/12/2014, per le responsabilità gestionali in quanto già al momento della cessazione per revoca dalla carica da parte dei soci, la società versava in un grave stato di crisi economico-finanziaria per effetto dei suoi comportamenti, come appare dalle risultanze ispettive della Co.Vi.So.C. del 18 novembre 2014 e del 22 aprile 2015, dalle perdite maturate nel periodo della sua carica, dalla sanzione comminatagli dal Tribunale Federale Nazionale per il mancato deposito entro il 16 dicembre 2014 della documentazione attestante il pagamento delle ritenute fiscali e previdenziali relativi agli emolumenti delle mensilità di settembre e ottobre 2014, nonché dalla stessa revoca della carica decisa dall’Assemblea dei soci; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. FRANCESCO SAVERIO MAGLIONE; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione e € 26.000,00 di ammenda; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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