FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 11/AA del 20/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MATRECANO – DE MICHELE – LAIOLA – ASD ROVIGLIANO SAN MICHELE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 11/AA del 20/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MATRECANO - DE MICHELE - LAIOLA - ASD ROVIGLIANO SAN MICHELE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 993 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Alessio MATRECANO, Ciro DE MICHELE, Pietro LAIOLA, e della società ASD ROVIGLIANO SAN MICHELE, avente ad oggetto la seguente condotta: ALESSIO MATRECANO, tesserato in qualità di 1° allenatore per la società ASD Rovigliano S. Michele per aver, al 38° minuto del secondo tempo, effettuato la 5^ sostituzione ammessa per la tipologia di gara in questione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74, comma 1, delle N.O.I.F., inserendo nel campo di giuoco il n. 17 Mellone Felice al posto del n. 25 Vitiello Ugo, consapevole di schierare invece in campo il calciatore Pietro Laiola - che indossava comunque la maglia n. 17 corrispondente al diverso nome di Mellone Felice secondo l’atto ufficiale della distinta di gara - colpito da precedente provvedimento di squalifica per n. 5 giornate e quindi nell’impossibilità effettiva di poter partecipare alla gara nonché per aver impedito all’arbitro, subito dopo la gara, di controllare i tesserini della società Rovigliano a fronte della richiesta del Presidente della società ospitata Freccia Azzurra nonché dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, togliendogli i documenti dalle mani ed allontanandosi frettolosamente, cosi’ violando l’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. anche in relazione all’art. 61, comma 4, del C.G.S; CIRO DE MICHELE, tesserato in qualità di calciatore per la società ASD Rovignano S. Michele, per aver apposto la sottoscrizione sulla distinta di gara in qualità di dirigente accompagnatore in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. anche in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F., attestando quindi falsamente che il calciatore n. 17 inserito nella distinta ufficiale di gara corrispondesse al nominativo del calciatore Mellone Felice in luogo dell’effettivo calciatore Pietro Laiola entrato in campo; PIETRO LAIOLA, tesserato in qualità di calciatore per la società ASD Rovignano S. Michele, per aver, acconsentito e non impedito la sua discesa in campo al 38’ del secondo tempo della gara ASD Rovigliano San Michele - Freccia Azzurra, a seguito dell’ultima sostituzione possibile, con la maglia n. 17 indicata nella distinta di gara come corrispondente al calciatore Mellone Felice, nonostante fosse stato squalificato per n. 5 giornate a seguito di precedente provvedimento del Giudice competente, sanzione non ancora completamente scontata, così violando l’art. 1bis, comma 1, del CGS; ASD ROVIGLIANO SAN MICHELE, per responsabilità oggettiva in quanto società alla quale apparteneva i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Alessio MATRECANO, Ciro DE MICHELE, Pietro LAIOLA, e dalla società ASD ROVIGLIANO SAN MICHELE; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 80 di squalifica per il Sig. Alessio MATRECANO, mesi 4 di squalifica per il Sig. Pietro LAIOLA, mesi 2 di squalifica per il Sig. CIRO DE MICHELE e 1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nel prossimo campionato per la società ASD ROVIGLIANO SAN MICHELE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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