FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 12/AA del 20/07/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GHELFI – AUSILIO- FC INTERNAZIONALE MILANO SPA
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 12/AA del 20/07/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GHELFI - AUSILIO- FC INTERNAZIONALE MILANO SPA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 642 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Rinaldo GHELFI, Piero AUSILIO, e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta: 1. Rinaldo GHELFI, all’epoca dei fatti Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della F.C. INTERNAZIONALE S.p.A.: 4a) violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della società F.C. Internazionale S.p.A. plusvalenza fittizia in relazione alla cessione alla società A.C. Cesena S.p.A. del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Luca Garritano esponendo così dati non veridici ed occultando le reali perdite dell’esercizio; 4b) violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 della società F.C. Internazionale S.p.A. plusvalenza fittizia in relazione alla cessione alla società A.C. Cesena S.p.A. del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Luca Caldirola esponendo così dati non veridici ed occultando le reali perdite dell’esercizio; 4c) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Yuto Nagatomo e Luca Garritano, in data 30 giugno 2011 e Luca Caldirola in data 6 luglio 2011 indicando in tutte un corrispettivo superiore a quello realmente pattuito con la società A.C. Cesena S.p.A. e indicato nella scrittura privata del 31 gennaio 2011 non depositata, allo scopo di commettere le condotte illecite di cui ai punti 4.a) e 4.b) che precedono; 4d) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione all’applicazione dell’art. 105 delle N.O.I.F. per aver stipulato in data 31 gennaio 2011 un accordo preliminare per il trasferimento del diritto alle prestazioni del calciatore Yuto Nagatomo dalla società A.C. Cesena S.p.A. con modalità non conformi e senza provvedere al deposito entro il termine stabilito dalla citata norma; 2. Piero AUSILIO, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della F.C. INTERNAZIONALE S.p.A., per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) per aver concordato con il sig. Igor Campedelli in data 30 giugno 2011 valori abnormi rispetto al reale valore di mercato da attribuire ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Nagatomo, Luca Garritano e Luca Caldirola, dando conformi istruzioni alla Segretaria della FC Internazionale S.p.A., Monica Volpi, per la predisposizione delle variazioni di tesseramento su modulo federale sottoscritte da Rinaldo Ghelfi; F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Rinaldo Ghelfi e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, in ordine all’addebito contestato al Sig. Piero Ausilio; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rinaldo GHELFI, dal Sig. Piero AUSILIO e dal Sig. Michael WILLIAMSON, in qualità di Corporate Director, per conto della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 25.000,00 (venticinquemila/00) di ammenda per il Sig. Rinaldo GHELFI, di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda, per il Sig. Piero AUSILIO e di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.