FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 15/AA del 20/07/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RETICO – TANTALO – ASD VILLAVALLELONGA
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 15/AA del 20/07/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RETICO - TANTALO - ASD VILLAVALLELONGA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 805 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Cesidio RETICO, Americo TANTALO e della società A.S.D. VILLAVALLELONGA, avente ad oggetto la seguente condotta: Cesidio RETICO, allenatore dilettante 3^ categoria per aver, in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 34 comma 1, 38 comma 1 e 41 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell’art. 38 commi 1 e 4 delle N.O.I.F., prestato nel corso della stagione sportiva 2015/2016 la propria attività di tecnico a favore della società A.S.D. VILLAVALLELONGA, in assenza di tesseramento per la stessa; Americo TANTALO, Presidente della società A.S.D. VILLAVALLELONGA per aver, in violazione all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall’art. 38 comma 1 delle N.O.I.F., consentito al Signor Cesidio Retico di svolgere attività di tecnico per la sua società, in assenza di tesseramento per la stessa; A.S.D. VILLAVALLELONGA, per responsabilità oggettiva e diretta per le violazioni ascritte ai propri tesserati; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cesidio RETICO, dal Sig. Americo TANTALO in proprio e nell’interesse della società A.S.D. VILLAVALLELONGA quale legale rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Cesidio RETICO, 2 mesi di inibizione per il Sig. Americo TANTALO e € 220,00 (duecentoventi/00) di ammenda per la società A.S.D. VILLAVALLELONGA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.