FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 19/AA del 28/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BARTOLACCI – RECCHIUTI – ASD VAL TORDINO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 19/AA del 28/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BARTOLACCI - RECCHIUTI - ASD VAL TORDINO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 778 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Pier Paolo BARTOLACCI, Leonardo RECCHIUTI, e della società ASD VAL TORDINO, avente ad oggetto la seguente condotta: Pier Paolo BARTOLACCI, Presidente della società ASD Val Tordino, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F. per avere consentito al Sig. Recchiuti Leonardo di svolgere attività di tecnico del Settore giovanile e Scuola calcio della sua società; Leonardo RECCHIUTI, allenatore dilettante, tesserato come giocatore per l'ASD Castelnuovo Vomano, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dagli articoli 37, comma 2, 38 comma 1, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'art.40, comma 2 delle N.O.I.F. per avere prestato nel corso della S.S. 2015-2016 la propria attività di giocatore a favore della Società ASD Castelnuovo Vomano e di tecnico per la Società ASD Val Tordino; ASD VAL TORDINO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti ascrivibili ai sopraindicati tesserati; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Leonardo RECCHIUTI e dal Sig. Pier Paolo BARTOLACCI in proprio e in qualità di legale rappresentante della società ASD VAL TORDINO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Pier Paolo BARTOLACCI, 2 mesi di squalifica per il Sig. Leonardo RECCHIUTI e € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD VAL TORDINO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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