FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 21/AA del 28/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DE LA VILLE SURJLLON-CARNEVALE-ASD CASTELLO 2000
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 21/AA del 28/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DE LA VILLE SURJLLON-CARNEVALE-ASD CASTELLO 2000
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 179 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Achille Maria DE LA VILLE SURJLLON, Manlio CARNEVALE e della società A.S.D. CASTELLO 2000, avente ad oggetto la seguente condotta: ACHILLE MARIA DE LA VILLE SURJLLON, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. CASTELLO 2000, per aver nella stagione sportiva 2014/2015 assunto la conduzione tecnica della prima squadra della società A.S.D. CASTELLO 2000, partecipante al campionato di Promozione Girone B Abruzzo, privo della necessaria qualifica per tale conduzione e pertanto non abilitato, violando l'art.1 bis comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, l'art 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, l'art. 40 lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico e l'art. 27 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico; MANLIO CARNEVALE, all'epoca dei fatti (stagione sportiva 2014/2015) presidente e legale rappresentante della società A.S.D. CASTELLO 2000, per aver violato l’art.1 bis comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40 lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 27 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, ed all'art. 44 del Regolamento L.N.D per aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato Promozione Girone B Abruzzo al Sig. DE LA VILLE SURJLLON Achille Maria - allenatore dilettante - privo della necessaria qualifica e pertanto non abilitato per tale conduzione e per aver consentito alla stessa squadra di partecipare alle gare di campionato del 15.03.2015, del 29.03.2015, del 12.04.2015, del 19.04.2015 e del 26.04.2015, senza alcun allenatore presente in panchina; A.S.D. CASTELLO 2000 per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Achille Maria DE LA VILLE SURJLLON e Manlio CARNEVALE in nome proprio e nell’interesse della società A.S.D. CASTELLO 2000, in qualità di legale rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 60 giorni di squalifica per il Sig. Achille Maria DE LA VILLE SURJLLON, di 60 giorni di inibizione per il Sig. Manlio CARNEVALE e di € 800,00 di ammenda per la società A.S.D. CASTELLO 2000; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.