FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 26/AA del 28/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ASD SALUS ET VIRTUS TURATE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 26/AA del 28/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ASD SALUS ET VIRTUS TURATE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 374 pf 15/16 adottato nei confronti della società A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE, avente ad oggetto la seguente condotta: A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, in quanto il Sig. Luca VAGO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali sanciti dall’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 15 dello stesso codice e art. 30 dello Statuto federale, non si era dissociato e quindi condiviso, l’iniziativa dei propri genitori di procedere in sede giudiziaria penale con denuncia/querela nei confronti del Sig. Giuseppe BUCCERI, tesserato dell’A.S.D. VIRTUS MARIANO, senza preventivamente aver richiesto e ottenuto la necessaria autorizzazione dal Consiglio Federale così trasgredendo il vincolo di giustizia; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro COSTENARO in qualità di Presidente della società A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di Euro 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it